Esercizi e locali con apparecchi per il gioco con vincita in denaro (AWP o New Slot)
Informazioni per l'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede dell'attività
Sono giochi pubblici quelli definiti dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, il cui esercizio è riservato allo Stato, che ne effettua la gestione direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità.
Si definiscono giochi leciti quelli la cui offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente, e segnatamente quelli non compresi nella tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore territorialmente competente.
Tra i giochi pubblici leciti sono di interesse amministrativo - per le competenze della Questura e del SUAEP - solo i giochi fisici (off line), distribuiti sul territorio ed effettuati in esercizi e locali aperti al pubblico, tramite personale addetto e/o apparecchi da intrattenimento messi a disposizione della clientela.
Nessuna competenza amministrativa vi è sui giochi a distanza (online o gambling), distribuiti per via telematica, tramite internet e telefonia.
In questa pagina si offrono informazioni utili di carattere generale per gli interessati ad avviare / modificare attività di gioco pubblico lecito e fisico, in funzione delle seguenti regole generali:
Ulteriori informazioni di maggior dettaglio sono reperibili nelle seguenti pagine specifiche dedicate alle singole tipologie di giochi pubblici leciti fisici:
In Toscana è vigente la L.R. 57/2013, in ultimo modificata con L.R. 4/2018, che ha:
A Prato è vigente il Regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito, approvato con D.C.C. 28/2017, modificato con D.C.C. 71/2021 e rettificato con D.C.C. 5/2022, che disciplina:
a) i procedimenti amministrativi per l’avvio, le variazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali che offrono giochi pubblici, fisici e leciti con vincite in denaro e che rientrano nelle competenze del SUEAP, al fine di contrastare i fenomeni patologici, disincentivare l'accesso al gioco di pura alea, valorizzare l'aspetto ludico e la socializzazione, favorire la diffusione di un atteggiamento critico e consapevole del rischio di compulsività;
b) l'identificazione a livello locale di ulteriori luoghi sensibili, oltre quelli già individuati dalla Regione;
c) i requisiti strutturali dei locali;
d) la dotazione di parcheggi;
e) i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco;
f) la vigilanza e le sanzioni.
Il regolamento comunale NON disciplina:
Sono comunque esclusi dal regolamento comunale, in quanto vietati per legge:
Per l’eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.
Incremento/diversificazione dell’offerta di gioco pubblico fisico in attività avviate successivamente:
L'installazione di ulteriori apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco già aperte al pubblico alla (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili" e quindi già valutate (positivamente, in quanto poi autorizzate) ai fini del rispetto di tale requisito.
Ai fini della verifica delle distanze si ritiene NON RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.
La sussistenza del requisito della distanza da luoghi “sensibili” fissato dalla norma regionale è infatti condizione necessaria e sufficiente soltanto in sede di nuova apertura dell’esercizio di gioco e dell’originario avvio della relativa attività al pubblico.
In ciò si ritiene di adeguarsi al contenuto limitativo della circolare Ministero Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. 557/PAS/U/007081/1200(1) del 21/05/2018, nella parte in cui s’intende “per nuove autorizzazioni quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di nuova apertura alla predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l’esercizio stesso”.
Incremento/diversificazione dell’offerta di gioco pubblico fisico in attività già esistenti:
L'installazione di apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco aperte al pubblico prima della (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili".
Ai fini della verifica delle distanze si ritiene RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente ancora successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.
Per tali fattispecie, il rispetto del requisito della distanza da luoghi “sensibili”, non in precedenza esigibile in funzione della irretroattività della norma regionale, deve essere oggetto di puntuale verifica in occasione di ogni incremento/diversificazione dell'offerta di gioco.
AWP (Amusement With Prices), detti anche New Slot: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “a”, del T.U.L.P.S.; dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di ADM e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni; disciplinati dal decreto direttoriale AAMS 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, e dall’articolo 1, comma 918, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208; si attivano con l'introduzione di moneta e prevedono un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 euro; la durata minima della partita non può essere inferiore a 4 secondi; la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete; le vincite sono computate da ciascun apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di partite; l’utilizzo è vietato ai minori di 18 anni; non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; proceduralmente si applica l’articolo 86 del T.U.L.P.S.
Possono essere installati in tutti gli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. e precisamente in:
Videolottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del T.U.L.P.S.; facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa; la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento è contenuta nel decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 22 gennaio 2010; l’utilizzo è vietato ai minori di anni 18; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.
Possono essere installati esclusivamente in:
Scommesse a Quota Fissa (ippiche, su eventi sportivi e non): la somma è preventivamente concordata tra concessionario e scommettitore e, in caso di vincita, quest’ultimo riceve una somma pari alla posta moltiplicata per la quota prefissata; per quanto qui interessa, l'accettazione delle giocate fisiche viene effettuata presso le agenzie sportive, i negozi ed i corner sportivi.
Scommesse a Totalizzatore (ippiche, su eventi sportivi e non): l’ammontare dei montepremi, ottenuto dalla raccolta complessiva meno l’importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti secondo le modalità normativamente previste per ciascuna specifica tipologia di scommessa; per quanto qui interessa, l'accettazione delle giocate fisiche viene effettuata presso le agenzie sportive, i negozi ed i corner sportivi.
Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco che ha come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall’articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall’organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario riconosciuto dallo Stato; la raccolta di scommesse è attività comunque prevalente; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.
Punto di gioco (“corner”): il punto di vendita di gioco che ha come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario riconosciuto dallo Stato; la raccolta di scommesse è attività comunque secondaria rispetto a quella prevalente di rivendita tabacchi, commercio e/o somministrazione; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.
Punto di raccolta di gioco: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di ADM, poi regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'articolo 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”) riconosciuto dallo Stato; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.
Centri di scommesse: secondo la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. 57/2013, come sostituito dalla L.R. 4/2018, comprendono tutte le strutture dedicate, in via esclusiva o non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S.
Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato “Bingo”: quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29; dotate di attrezzature informatiche per la facilità e la trasparenza del gioco, offrono servizi di accoglienza e intrattenimento per favorire l'incontro e la socializzazione; il controllo del gioco è riservato allo Stato, che lo esercita tramite ADM; proceduralmente si applica l'articolo 88 del T.U.L.P.S.
Concessionario: società individuata dallo Stato, in esito alle procedure di selezione ad evidenza pubblica indette con i bandi di gara del 14 aprile 2004 e dell’8 agosto 2011, per gestire la rete telematica per il gioco lecito.
Produttore: chi, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della Legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, costruisce un apparecchio di gioco nel territorio comunitario e intende commercializzarlo nel territorio nazionale.
Importatore: chi, iscritto all’elenco di cui all’articolo 1, comma 533 della Legge 266/2005 e successive modificazioni e integrazioni, immette in libera pratica nel territorio nazionale, per essere ivi tecnicamente verificati o installati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, finiti in ogni loro parte e prodotti fuori dal territorio comunitario.
Distributore: chi esercita l’attività di fornitura di apparecchi da gioco, derivanti dalle attività di produzione e importazione autorizzate, agli esercizi abilitati all’installazione e alle sale giochi.
Gestore: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo.
Esercente: il titolare di licenza di pubblica sicurezza o di autorizzazione o di SCIA, di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.
La verifica del requisito della distanza minima dai luoghi cosiddetti “sensibili”, misurata sul percorso pedonale più breve, è effettuata dal Comune mediante sopralluogo, eventualmente in contraddittorio con l’interessato, soltanto a seguito di formale domanda telematica di autorizzazione e, nel caso di VLT e centri di scommesse, di specifica richiesta in tal senso da parte della Questura territorialmente competente.
Il Comune non è tenuto ad effettuare mappature né valutazioni istruttorie preventive e scritte in merito alla sussistenza del requisito della distanza.
Elenco dei luoghi "sensibili" individuati dalla L.R. 57/2013 e validi nel Comune di Prato e in tutta la Regione Toscana:
Per le violazioni alle distanze dai suddetti luoghi si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 57/2013, con ammenda fino a € 5.000,00 e ordine di chiusura dell'esercizio.
Ulteriori luoghi "sensibili" da cui calcolare la distanza minima di 500 metri, individuati dal Regolamento, validi solo nel Comune di Prato e da sommare ai precedenti:
Anche per le violazioni alle distanze dai luoghi individuati dal regolamento comunale, si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 57/2013, con ammenda fino a € 5.000,00 euro e ordine di chiusura dell'esercizio.
L'installazione di apparecchi per il gioco e la raccolta di scommesse non sono inoltre consentiti:
Anche per queste ulteriori violazioni del regolamento comunale si applicano le sanzioni previste dalla L.R. 57/2013, con ammenda fino a Euro 5.000,00 e ordine di chiusura dell'esercizio.
I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.
Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.
Non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni,definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il titolare dell’attività di gioco può condurre l’esercizio mediante la nomina, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., di uno o più rappresentanti, ciascuno dei quali deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.
La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. (AWP) deve essere oggetto di apposita comunicazione al SUAP, redatta sull’apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all’avvio della loro conduzione dell’attività.
La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. (VLT, scommesse e Bingo) deve essere oggetto di apposita comunicazione alla Questura territorialmente competente, redatta sull’apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all’avvio della loro conduzione dell’attività.
Per i dettagli tecnici riferirsi agli articoli 7 e 8 del vigente Regolamento per l’esercizio del gioco lecito.
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi della L.R. 57/2013 e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti “sensibili”, sia individuati dalla Regione che dal Comune.
Il subingresso è soggetto ad autorizzazione da richiedere al SUEAP (per AWP) e/o alla Questura (per VLT e scommesse), allegando dichiarazione sul possesso dei requisiti soggettivi e circa il titolo di trasferimento dell’attività.
Il divieto di pubblicità ed i divieti per i minori, imposti da leggi statali, sono richiamati all’articolo 16 del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito.
Per il dettaglio degli ulteriori divieti e prescrizioni introdotti a livello locale si rinvia all’articolo 17 del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito.
Per la violazione di questi ulteriori divieti e prescrizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 450,00, come pagamento liberatorio in misura ridotta disposta con deliberazione della Giunta comunale n. 120 dell'11 aprile 2017.
L'allestimento di un internet point dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, è un'attività di intermediazione che, in assenza della licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, costituisce reato penale (art. 4, comma 4 -bis, della Legge 13 dicembre 1989 n. 401), come sentenziato dalla Corte di Cassazione.
Vedi pagina Internet point, phone center, fax e centri elaborazione dati (CED).
Il D.Lgs 222/2016 (Madia 2) ha previsto il regime amministrativo dell'autorizzazione per tutte le tipologie di gioco pubblico lecito, siano esse di competenza del Comune (art. 86 TULPS) o della Questura (art. 88 TULPS).
In dettaglio vedi le seguenti pagine:
A favore del Comune di Prato: vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
A favore della Questura di Prato (solo per le tipologie VLT, Bingo, Scommesse): n. 2 marche da bollo, di cui una per la richiesta di autorizzazione e una ai fini del rilascio della stessa.
Per l’elenco dettagliato si rinvia all’articolo 2 del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del gioco lecito. Qui di seguito si richiamano le principali disposizioni:
Informazioni per l'apertura, l'ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede dell'attività
Modalità, requisiti e documenti necessari per l'avvio, il subingresso o la cessazione dell'attività
Modalità, requisiti e documenti necessari per l'avvio, il subingresso o la cessazione dell'attività
Ultimo aggiornamento: 25/09/2024
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