A chi deve effettuare un trasporto funebre internazionale con trasporto di salma, ceneri o resti mortali dall'Italia all'estero o viceversa.
L’estradizione di salma, ceneri e resti mortali riguarda il trasporto funebre dall'Italia verso un Paese estero. Viceversa l'introduzione di salma, ceneri e resti mortali riguarda il rimpatrio da un Paese estero in Italia.
Per procedere con un trasporto funebre internazionale, come prima cosa occorre distinguere tra paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (R.D. n. 1379/1937) e paesi aderenti.
Ad oggi gli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino del 1937 sono: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia, Zaire.
Sia per l'estradizione che per il rimpatrio di salma è necessario conseguire l'autorizzazione. Nello specifico, se il rimpatrio o l'estradizione vengono effettuati in un paese aderente alla Convenzione di Berlino, l'autorizzazione è detta passaporto mortuario, che deve essere redatto in lingua italiana e almeno in un'altra lingua tra quelle più usate.
Chi può farlo
Documenti per estradizione
Costi
Tempi e iter
Per quanto riguarda l'introduzione di salma dall'estero, sia nel caso di Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino che non aderenti a detta Convenzione, è la Rappresentanza Italiana all’estero ad occuparsi del rilascio del passaporto mortuario o del provvedimento di rimpatrio. L'organismo di Rappresentanza, una volta verificata la documentazione, inoltra richiesta di rimpatrio al Comune competente che, a sua volta, provvede alla relativa autorizzazione/nulla osta.
I congiunti possono seguire autonomamente tutte le pratiche di tipo amministrativo (vedi Documenti per estradizione), oppure avvalersi di una impresa funebre di loro scelta.
Attenzione: si ricorda che il trasporto di cadavere richiede l'utilizzo di mezzo idoneo secondo la normativa vigente.
Per la presentazione della documentazione necessaria e il ritiro dell'autorizzazione, occorre rivolgersi all'ufficio di Stato Civile.
Non occorre prenotare un appuntamento.
Certificato dell’A.S.L. che attesta che il feretro è conforme alle leggi sanitarie vigenti e non ha contratto malattie infettive
2 estratti di morte rilasciati dall’Ufficio di Stato civile
Autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficio di Stato civile
Inoltre per i paesi non aderenti all'accordo di Berlino è necessario anche:
Nullaosta all'introduzione della salma nel Paese estero
Rilasciato dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese straniero in Italia con firma legalizzata in Prefettura
Altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Salute dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate
Autorizzazione al trasporto.
L'autorizzazione in genere richiede circa 10 giorni.
A)
La Convenzione con la Santa Sede (R.D. del 16 giugno 1938 n. 1055), disciplina il trasporto delle salme dall’Italia alla Città del Vaticano e viceversa.
Documentazione necessaria:
B)
Trattati e accordi internazionali per la cura delle sepolture di guerra in cui sono stabilite anche le modalità per l’eventuale riesumazione e il trasporto di resti mortali verso il Paese di origine.
C)
La convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti.
L'autorizzazione rilasciata dal Sindaco dovrà recare le generalità del defunto, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione) e la destinazione.
Il trasporto dell'urna (o della cassetta dei resti) non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.
Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, richiede le normali autorizzazioni di cui agli articoli 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, ma non le misure precauzionali di carattere igienico stabilite per il trasporto dei cadaveri.
Il trasporto di cadavere viene solitamente effettuato dalle imprese funebri, in quanto in possesso dei requisiti sia tecnici che normativi, mentre il trasporto di urne cinerarie può essere effettuato anche avvalendosi di un mezzo privato, previa comunque autorizzazione amministrativa.
Il servizio di trasporti funebri internazionali è regolato da accordi internazionali fra Stati, dagli art. 26-30 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla Circolare del Ministero della Sanità (ora Salute) n. 24/1993 paragrafo 8.
Ultimo aggiornamento: 23/10/2024
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie di analytics. Al fine di garantire la pseudonimizzazione dell'utente, non sono raccolti dati demografici o sugli interessi dei visitatori ed è attiva l'impostazione di anonimizzazione dell'indirizzo IP.
Per maggiori informazioni consultare la nostra Cookie Policy.