La richiesta può essere presentata solamente dal diretto interessato o da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela.
La sottoscrizione della dichiarazione non è soggetta ad autenticazione.
I nati prima dell’entrata in vigore del vigente Ordinamento di Stato Civile (ovvero prima del 30.03.2001), a cui è stato attribuito un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro con virgole, trattini o altri segni di interpunzione, possono dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di nascita, l’esatta indicazione con cui, secondo la propria volontà o secondo l'uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome nelle certificazioni di stato civile e anagrafe.
Tale dichiarazione verrà annotata sugli atti (e su eventuali trascrizioni degli stessi):
La comunicazione della nuova indicazione del nome, verrà trasmessa all’anagrafe di residenza del richiedente per il relativo aggiornamento anagrafico e potrà comportare anche variazioni nel codice fiscale.
Sono di competenza del richiedente le eventuali variazioni che potranno intercorrere nelle transazioni o le eventuali modifiche alle intestazioni di beni o proprietà precedenti alla richiesta di modifica del nome.
Chi può fare richiesta
Documenti da allegare
Note
Tempi di attesa
Si ricorda che il Comune competente è quello di nascita, ovvero dove risulta essere stato formato l'atto. Pertanto, prima di procedere ad inoltrare la domanda, si prega in caso di dubbio, di verificare preliminarmente la presenza presso il Comune di Prato del proprio atto di nascita.
La richiesta, corredata della documentazione necessaria, può essere presentata direttamente allo sportello dell'ufficio di Stato Civile oppure inviata tramite PEC o posta ordinaria.
ATTENZIONE: La dichiarazione, essendo volta a sanare situazioni pregresse, può essere fatta una sola volta.
Non occorre prenotare un appuntamento.
Modulo:
Allegato:
Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Eventuale documentazione
A dimostrazione che il nome scelto è quello con cui si è già identificati da tempo, per uso costante ed ininterrotto
Annotazione sull’atto di nascita delle nuove generalità.
Massimo 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Tale procedura può essere richiesta ed applicata anche per atti di nascita trasmessi dall'estero, per la relativa trascrizione, formati prima dell’entrata in vigore dell'Ordinamento di Stato Civile del 30.03.2001.
In tal caso la relativa richiesta potrà essere presentata all’Ufficiale di Stato Civile dove l’atto di nascita è stato formato, o al Console.
Tale procedura non può essere utilizzata per alterare l'ordine degli elementi del nome (in tal caso si tratterebbe, infatti, di una vera e propria procedura di cambio nome, disciplinata dall’art. 89 del D.P.R. 396/00).
Solo nel caso in cui di un certo nome si sia fatto un uso costante e ininterrotto, da dimostrare con apposita documentazione, allora è possibile anche variare il numero e/o l’ordine dei vari elementi del nome
In più tale procedura non si applica in caso di mutamento di elementi onomastici (per es. Maria Rosaria in Mariarosaria), in quanto comporterebbe un accorpamento o una separazione degli elementi del nome stesso, che richiede sempre la procedura di cambio nome.
Ultimo aggiornamento: 23/10/2024
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