Specifici ambiti esclusi dalla sanatoria strutturale (Genio Civile)
Con nota trasmessa con protocollo Protocollo c_g999/AOOCPO GE/2020/0077939 del 02/05/2020, il Settore Sismica della Regione Toscana, ha precisato che nell’ambito dei procedimenti di Accertamento di Conformità ex art 36 e 36 bis del d.p.r.380/2001 e s.m.i. ed art. 209 della LRT n.65/2014, non si applica il procedimento di sanatoria di cui all’art. 182 della stessa legge, alle opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità di cui all’art. 12 del Regolamento regionale n.1/R/2022, solo se realizzate nel periodo di vigenza del citato Regolamento (dal 16/08/2009 al 15/02/2019).
Proprietari o aventi titolo che, rivolgendosi a tecnici abilitati, possono sanare le opere edilizie ai sensi dell'art. 36 e dell'art. 36 bis del DPR 380/2001 s.m.i.
Il Permesso di costruire in sanatoria è lo strumento attraverso il quale l'ordinamento consente di poter legittimare interventi realizzati in assenza del permesso di costruire o in totale difformità allo stesso ( art. 36 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.)., ovvero per quelli eseguiti in parziale difformità dallo stesso e della scia alternativa a pdc e in variazione essenziali ( art. 36 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
Il recente DL 69/2024 (cd. Decreto salva casa 2024), convertito in Legge 105/2024, contiene importanti misure di semplificazione per favorire la regolarizzazione delle difformità realizzate, con l’introduzione dell’ art. 36 bis, con il quale è stata semplificato il soddisfacimento del presupposto della cosiddetta “doppia conformità” necessaria al rilascio del provvedimento in sanatoria.
In base alla nuova disciplina statale, negli interventi in “parziale difformità” o “variazioni essenziali” (ex art. 36-bis DPR 380/2001) presupposto per il rilascio del provvedimento è il rispetto della cosiddetta doppia conformità asimmetrica, ovvero, la conformità con la disciplina urbanistica vigente all’atto di presentazione della domanda e il rispetto dei requisiti prescritti dalla alla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento (igiene, salubrità, efficienza energetica e degli impianti negli stessi installati, superamento delle barriere architettoniche e quanto altro previsto nei regolamenti edilizi e o disciplina edilizia ed altro.. ).
Nei casi previsti dal citato art. 36 Bis costituiscono presupposto per la presentazione della domanda le dichiarazioni ivi richieste al comma 3 dello stesso articolato, ovvero la dichiarazione resa dal professionista abilitato attestante le necessarie conformità di cui al precedente capoverso (urbanistica ed edilizia), oltre la prova dell’epoca della realizzazione dell’opera, da provarsi mediante la documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile, così come definita all’ art. 9 bis comma 1 bis del medesimo decreto (informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato), salvo la specifica dichiarazione resa dal professionista nei casi previsti.
Permane, invece, il rispetto della “doppia conformità” nei casi dell’accertamento di conformità nei casi previsti dall’ art. 36 del DPR 380/2001 così come novellato dal D.l. 69/2024 convertito con legge 105/2024.
l permesso di costruire in sanatoria è presentato dal proprietario dell’immobile o dal soggetto responsabile dell’abuso al Sueap.
Fino all’introduzione del nuovo portale comunale, il Permesso di costruire in sanatoria va presentato per PEC, utilizzando la modulistica unica regionale per l’attività edilizia, acaricabile dal sito web della Regione Toscana.
Tale modulistica è disponibile integralmente alla sezione "Cosa serve".
Si ricorda che l’invio alla PEC del Comune, deve avvenire nel rispetto delle modalità e procedure definite nelle "Norme integrative al manuale di gestione del Protocollo Generale per l'invio telematico allo Sportello unico per l'edilizia e le attività produttive”, quali:
Tutte le specifiche dei file sono individuate nell’Allegato tecnico presente nella sezione "Cosa serve".
La presentazione dovrà essere effettuata utilizzando la modulistica sotto indicata.
Tutta la documentazione da inoltrare dovrà essere sottoscritta digitalmente e redatta secondo le prescrizioni contenute nell’allegato 1 del vigente Regolamento edilizio.
Si precisa inoltre che devono essere allegate anche:
Modulistica:
Si ottiene il permesso di costruire in sanatoria.
Per gli interventi in sanatoria ex art. 36-bis del DPR 380/2001, è stato introdotto il silenzio assenso. Il Dirigente si pronuncia, con provvedimento motivato, entro 45 giorni, che decorrono dalla completezza della pratica, decorsi i quali la richiesta si intende accolta.
Qualora l’intervento ricada in ambito paesaggistico, i termini di pronuncia salgono a 180 giorni in quanto l’istanza necessita del preventivo parere della Soprintendenza, da rendersi in 90 giorni.
Resta fermo quanto disposto dal comma 6 dell’articolo medesimo in merito ai termini di interruzione e sospensione del procedimento edilizio.
Tra gli allegati obbligatori, al momento della presentazione, dovranno risultare:
Si ricorda che NON è possibile rateizzare gli importi dell’oblazione.
Prima della presentazione della pratica è facoltà del professionista, abilitato alla redazione del progetto, avvalersi del servizio di consulenza funzionale all'istruttoria introdotto dal D.Lgs. N. 222/2016 (decreto Madia) all'art. 1, comma 3 “attività di consulenza funzionale all’istruttoria” messo a disposizione dall’ufficio.
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Ultimo aggiornamento: 05/12/2024
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