Il rimborso può essere richiesto dall'intestatario del titolo abilitativo o, nel caso di modifiche nella titolarità, dal nuovo concessionario risultante agli atti, dimostrando di aver acquisito tutti gli oneri e i diritti derivanti dal trasferimento.
Se il privato rinuncia, non utilizza il permesso di costruire, esegue le opere edilizie solo parzialmente oppure quando intervenga la decadenza del titolo edilizio, sorge in capo alla Pubblica Amministrazione (ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c.), l'obbligo della restituzione delle somme corrisposte a titolo di contributo per gli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione e conseguentemente il diritto del privato a pretenderne la restituzione, anche parziale.
Il contributo è, infatti, strettamente connesso all'attività di trasformazione del territorio e, quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell'originaria obbligazione di dare, cosicché l'importo versato va restituito.
Il diritto alla restituzione sorge non solamente nel caso in cui la mancata realizzazione delle opere sia totale, ma anche ove il permesso di costruire sia stato utilizzato solo parzialmente. In quest'ultima ipotesi, la richiesta di rimborso potrà essere formulata solo dopo la completa conclusione delle opere, l'eventuale convalida delle opere di urbanizzazione e la cessione a titolo gratuito delle relative aree.
Oggetto del rimborso è solamente il contributo di costruzione. Non saranno rimborsati gli eventuali interessi versati per pagamenti rateizzati, sanzioni per ritardato pagamento e i diritti di segreteria.
La richiesta di rimborso può essere presentata di persona all'ufficio del Protocollo generale oppure mediante PEC.
Il titolare dell'atto abilitativo deve compilare la domanda di rimborso precisando:
La richiesta di rimborso deve essere effettuata compilando il modello e allegandovi i seguenti documenti:
Modello
Allegati
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del T.U. sull'Autocertificazione (D.Lgs. 445/00) da parte del titolare del titolo abilitativo
Relazione tecnica, del professionista incaricato, descrittiva della parte di opere realizzate e/o non realizzate
Documentazione fotografica, con data certa, attestante lo stato dei luoghi e le eventuali opere eseguite
Eventuale copia di liberatoria all’accredito sul conto indicato, con esonero del Comune di Prato da qualsiasi responsabilità in merito, a firma degli altri eventuali titolari della Pratica Edilizia
Il rimborso, che avviene direttamente sul conto corrente indicato nella domanda.
In base alle assegnazioni di bilancio, il Servizio provvederà alla restituzione mediante predisposizione dell'atto di liquidazione (determina dirigenziale di rimborso).
Il Servizio Finanziario, ricevuto l'atto, emetterà il mandato di pagamento e ordinerà il pagamento delle somme.
Ultimo aggiornamento: 22/10/2024
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