Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:
L’attività può essere esercitata, anche stagionalmente, da esercizi commerciali diversi da quelli sopra elencati, qualora nel territorio del Comune, o in una frazione di esso, non esistano punti vendita della stampa quotidiana e periodica.
Il Comune può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare le disposizioni assunte con l’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del D.Lgs. 170/2001.
Per punti vendita non esclusivi si intendono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, possono vendere solo quotidiani, solo periodici o entrambe le tipologie di prodotti editoriali, nonché gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della Legge 108/1999 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.
I titoli abilitativi per l’esercizio di un punto vendita non esclusivo non possono essere ceduti separatamente dai titoli abilitativi per l’esercizio delle attività di vendita della stampa.
I punti vendita assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, comma 1, della L. 198/2016 e dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 170/2001.
Per l'apertura di una rivendita non esclusiva di giornali si applica il regime amministrativo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
L’invio della pratica allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) deve avvenire esclusivamente in modalità online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), e utilizzando il codice attività 47.71R.
Anche la riduzione della superficie di vendita è soggetta a comunicazione da presentare al SUEAP, sempre tramite codice attività 47.71R di STAR, opzione “Variazione”, selezionando l’endoprocedimento “Variazione riduzione superficie di vendita stampa quotidiana e periodica”.
Presentare la SCIA così come predisposta nel Sistema Telematico di accettazione regionale (STAR).
La presentazione della SCIA abilita all'esercizio dell'attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
A favore del Comune di Prato
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Con D.C.C. 111 del 20/12/2012 sono stati stabiliti nel territorio comunale i seguenti criteri per l’apertura di un nuovo esercizio di vendita di quotidiani e periodici, o il trasferimento di sede di un esercizio esistente:
Ultimo aggiornamento: 12/11/2024
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