A coloro che vogliono attivare l’uso di carburanti attraverso distributori mobili.
Ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera "h", della L.R. 62/2018, per contenitore-distributore mobile ad uso privato si intendono tutte le attrezzature mobili con capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi installate e utilizzate nel rispetto delle norme di prevenzione incendi, destinate al rifornimento di macchine e automezzi, di proprietà o in leasing, dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore-distributore, nonché destinate, all'interno delle grandi infrastrutture portuali, aeroportuali o ferroviarie, al rifornimento di aeromobili, treni e di automezzi esclusivamente funzionali alle attività svolte all'interno del sedime portuale, aeroportuale o ferroviario, come delimitato.
Ai sensi dell'art. 70, comma 3, della L.R. 62/2018, è vietata la cessione di carburante a macchine e automezzi diversi da quelli di cui sopra, sia a titolo oneroso che gratuito.
L'attivazione di contenitori-distributori mobili di carburanti ad uso privato è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUEAP, in modalità online, esclusivamente mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.30.02R.
L’attivazione di contenitori distributori-mobili ad uso privato all’interno di attività agricole e agromeccaniche è soggetta a comunicazione al SUEAP, da effettuare almeno 10 giorni prima dell’attivazione, nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi.
Il titolare dell'attività, contestualmente alla SCIA, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.
L’impresa può avviare legittimamente l’esercizio dell’attività presentando la SCIA con la quale dichiara di iniziare l’attività nella stessa specificata, presso la sede dell’impresa o l’unità locale indicata, in quanto in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio della stessa. Ciò consente all’impresa di avviare legittimamente l’attività a decorrere dallo stesso giorno della presentazione al SUEAP della SCIA.
La presentazione della SCIA consente l’esercizio dell’attività.
Il SUEAP ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della SCIA per accertare i requisiti e i presupposti che legittimano l’esercizio dell’attività oggetto della stessa ed in caso di accertata carenza degli stessi adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente l’attività oggetto della SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dal SUEAP.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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