A coloro che vogliono aprire un impianto carburanti ad uso pubblico.
Per nuovo impianto stradale di distribuzione carburanti al pubblico s'intende un complesso commerciale unitario, aperto alla generalità dell'utenza, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione (benzine, gasolio, metano, GPL, idrogeno) e dai servizi integrativi ai veicoli a due e quattro ruote ed all'automobilista/motociclista (officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, lubrificazione, servizi informativi di interesse generale e turistico, aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat).
Ovunque sia ubicato l'impianto, non esistono vincoli o limitazioni, durante l'orario di apertura, per il funzionamento contestuale della modalità "servito" e della modalità "self-service" pre o post-pagamento.
Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto che erogano gas naturale, compreso il biometano e dotati di punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce.
Durante l’orario di apertura dell’impianto, deve essere garantita l’assistenza al rifornimento diretto da parte del gestore o dei suoi dipendenti o collaboratori, qualora richiesto, nonché l’assistenza al rifornimento a favore di persone disabili.
In un nuovo impianto possono essere esercitate, previa presentazione al SUEAP di separate Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), le seguenti attività:
Occorre presentare domanda allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), alla sezione "Avvio attività", utilizzando il codice attività 47.30.01R.
Occorre presentare domanda al SUEAP in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.30.01R e selezionando caso per caso le sezioni di Variazione, Subingresso, Sospensione, Cessazione, Adempimenti Tecnici ed amministrativi (per le comunicazioni come il cambio di gestore).
I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima del collaudo effettuato da un professionista abilitato.
Ogni quindici anni dall’ultimo collaudo il titolare presenta una perizia giurata al SUEAP, predisposta da un professionista abilitato, attestante l'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.
Per gli allegati tecnici da allegare all’istanza di autorizzazione, seguire le indicazioni proposte nel Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR).
L'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico.
Il rilascio dell’autorizzazione amministrativa alla realizzazione dell’impianto è strettamente correlato al rilascio del permesso edilizio.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Tariffa Z34 (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva).
Sono quelli previsti dall'articolo 11 del Codice del commercio
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Disponibilità dell'area; conformità del progetto agli indirizzi regionali ed alle condizioni e prescrizioni della pianificazione comunale; le superfici dei nuovi impianti sono calcolate al fine del rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria e del lavoro, di sicurezza antincendio e in materia urbanistica; per il calcolo della superficie si tiene conto anche degli spazi destinati alla sosta.
Per i nuovi impianti si osservano unicamente le distanze previste dalle disposizioni a tutela della sicurezza stradale, della salute, della pubblica incolumità e di sicurezza antincendio.
Iscrizione all'Anagrafe impianti di distribuzione carburanti (scadenza 24/08/2018)
Il Ministero dello Sviluppo economico (MISE) ha reso noto che, tramite piattaforma informatica, i titolari degli impianti di distribuzione carburanti stradali e autostradali devono eseguire l’iscrizione all’anagrafe degli impianti carburante e relativi ulteriori adempimenti secondo quanto previsto dalla Legge 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), che all’articolo 1, commi da 98 a 119, contiene norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti volte ad incrementare la concorrenzialità del mercato di carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni.
Nello specifico il comma 100 prevede l’introduzione di un’anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale ed autostradale cui i titolari dell’autorizzazione/concessione degli impianti di distribuzione carburanti hanno l’obbligo di iscriversi, entro il 24 agosto 2018 (termine prorogato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1132).
Il titolare dell’autorizzazione/concessione, accedendo alla piattaforma informatica mediante CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), dovrà effettuare l’iscrizione all’anagrafe e contestualmente potrà rendere la dichiarazione prevista all’art. 1, comma 102 della Legge n. 124/2017.
L’adempimento può essere effettuato anche tramite procuratore, allegando copia dell’atto notarile.
La pratica firmata digitalmente ed i relativi allegati saranno automaticamente inoltrati al MISE e resi successivamente interoperabili a Regione/Provincia autonoma, Comune, Agenzia delle Dogane, e OCSIT per gli aspetti di competenza.
Al termine della procedura, viene inviato al dichiarante, tramite PEC, il numero di protocollo assegnato dal MiSE a ciascuna pratica inviata, che avrà valore di assolvimento dell’adempimento di legge.
Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe i titolari degli impianti di distribuzione di carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, indirizzata al MISE, alla regione competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attestante che l’impianto ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate ai commi 112 e 113, art. 1 della Legge concorrenza, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità si impegnano al loro adeguamento, da completare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della Legge n. 124/2017 (termine modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1132).
Per snellire le procedure legate agli obblighi sopra riportati e ridurre gli oneri a carico delle aziende, la Conferenza Unificata nella seduta dell’8 marzo 2018 ha sancito che l’iscrizione all’anagrafe impianti ed i relativi adempimenti fossero eseguiti esclusivamente mediante apposita piattaforma informatica del MISE Anagrafe Carburanti.
MISE, Regioni/Province autonome, Enti Locali e Agenzia delle Dogane considerano assolti gli obblighi previsti dalla Legge concorrenza solo se adempiuti in modalità telematica tramite l'apposita piattaforma.
L’iscrizione all’anagrafe impianti e la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sono requisiti fondamentali per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.
Pubblicità dei prezzi alla pompa
Negli impianti di distribuzione di carburanti è fatto obbligo di esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale il cartello relativo esclusivamente ai prezzi praticati.
Ai gestori degli impianti è fatto anche obbligo - ai sensi dell'art. 51 della Legge 99/2009 e sue norme attuative (D.M. 15 ottobre 2010 e D.M. 17 gennaio 2013) - di comunicare i prezzi praticati al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della pubblicazione online tramite la piattaforma web Osservaprezzi carburanti, distintamente per ogni tipologia di carburante e per almeno una modalità di servizio (che se presente e attiva negli orari di apertura dell'impianto deve essere quella self) e da effettuarsi immediatamente nel caso di variazioni in aumento del prezzo, ed almeno entro l'ottavo giorno in caso di stabilità o diminuzione dei prezzi.
Ultimo aggiornamento: 12/11/2024
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