A tutti i soggetti che intendano svolgere manifestazioni di sorte locale a scopo di beneficenza.
Le manifestazione di sorte locale che possono essere svolte previa comunicazione al Comune nel cui territorio verrà effettuata l’estrazione, sono definite in questi termini (Decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 26.10.2001):
La normativa consente lo svolgimento delle manifestazioni di sorte locale, solo nei seguenti casi:
Tra i soggetti sopra indicati, quelli sottoposti all’obbligo di comunicazione preliminare al Comune e alla Prefettura competente per territorio sono quelli ricompresi nella tipologia a) e nella tipologia b), in quest’ultimo caso unicamente quando la manifestazione di sorte organizzata dal partito o dal movimento politico non rimanga circoscritta all’ambito di svolgimento di una manifestazione locale promossa dallo stesso (ad esempio, festa di partito). In caso contrario, ovvero quando la manifestazione di sorte locale si svolge esclusivamente nell’ambito di una manifestazione politica organizzata dal partito o movimento politico, non è previsto l’obbligo di comunicazione al Comune.
I proventi delle suddette manifestazioni devono essere utilizzati esclusivamente per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente organizzatore.
I promotori delle manifestazioni di sorte locale sono tenuti a dare avviso pubblico delle modalità di svolgimento della stessa presso tutti i Comuni interessati attraverso domanda di affissione dell’avviso all’Albo Pretorio.
Il rappresentante dell’ente organizzatore deve svolgere tutti gli adempimenti relativi all’estrazione e alla chiusura delle operazioni alla presenza di un incaricato del Sindaco. Di tali operazioni dovrà essere redatto un verbale da consegnare all’incarico del Sindaco e da inviare al Prefetto.
Per svolgere un’attività di manifestazione di sorte locale è necessario l’invio preliminare di un’apposita comunicazione all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato di Firenze, finalizzata all’ottenimento del necessario nulla osta. Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, in mancanza di provvedimenti di diniego espressi, il nulla osta si intende tacitamente concesso.
Successivamente all’invio della comunicazione al competente Ufficio dei Monopoli, ma comunque non meno di 30 giorni prima dell’inizio dell’attività, dovrà essere presentata apposita comunicazione al Comune di Prato esclusivamente attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR seguendo le indicazioni contenute in "Come inviare le pratiche di attività produttive e polizia amministrativa con STAR".
Eventuali integrazioni e comunicazioni di variazione delle modalità di svolgimento devono, invece, essere inviate da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune di Prato, con le modalità descritte alla pagina “Disciplina per l’invio telematico delle istanza/comunicazioni allo Sportello per l’edilizia e le attività produttive”.
Contestualmente all’invio effettuato al Comune di Prato analoga comunicazioni di inizio o variazione dell’attività dovranno essere inviate anche alla Prefettura di Prato, ai sensi dell’art. 14 del DPR n. 430/2001.
Inoltre,
Moduli:
La presentazione della SCIA costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
L’attività può essere iniziata successivamente all’ottenimento del nulla osta da parte dell’Ufficio territoriale dei Monopoli di Stato di Firenze, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle prescritte comunicazioni al Comune e alla Prefettura.
Il pagamento dei diritti di segreteria SUEAP, sia per l’avvio della pratica che per le successive integrazioni, va effettuato tramite Servizio T-Serve, secondo le indicazioni riportate alla pagina “Diritti di Segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa” (vedi “procedimento SUEAP automatico od ordinario” e “diritti per integrazione /conformazione atti abilitativi”).
Se impossibilitati al pagamento tramite T-Serve, il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Prato, utilizzando i dati riportati alla sezione “IBAN e pagamenti informatici”.
Solo per le tombole, versamento della cauzione in misura equivalente al valore complessivo dei premi promessi, calcolato in base al loro prezzo di acquisto o al valore normale degli stessi. Il versamento della cauzione, con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data dell’estrazione, deve essere effettuato mediante deposito in denaro o in titoli di stato presso la Tesoreria comunale, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica di firma del fideiussore.
Solo a seguito della consegna dei premi ai vincitori, debitamente documentata, sarà possibile procedere allo svincolo del deposito cauzionale. Se i premi non sono consegnati entro 30 giorni dall'estrazione, il Comune trattiene la cauzione (art. 14 del DPR n. 430/2001).
Polizia amministrativa – Telefono 0574 1836855
Ultimo aggiornamento: 11/11/2024
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