Agli imprenditori che vogliono sospendere temporaneamente l'attività commerciale.
Si tratta qui della sospensione volontaria temporanea delle seguenti attività imprenditoriali disciplinate dalla L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio):
Può essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi. Qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata comunicata al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione, e in tal caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 L. 104/1992 e dall'art. 42 D.Lgs.151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), comunicata al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
Può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a 120 (centoventi) giorni in ciascun anno solare.
Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata comunicata al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione, e in tal caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 15 (quindici) mesi;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 L. 104/1992 e dall'art. 42 D.Lgs. 151/2001, comunicata al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
Può essere sospesa per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni, previa comunicazione al SUAP competente per territorio.
Il Comune, su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione, può autorizzare la sospensione dell'attività dell'impianto per un ulteriore periodo di 180 (centottanta) giorni.
Qualora l'attività di distribuzione dei carburanti sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine non si applica nei casi di sospensione per:
a) malattia certificata comunicata al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
b) gravidanza e puerperio certificati comunicati al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione, e in tal caso l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di 15 (quindici) mesi;
c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 L. 104/1992 e dall' art. 42 D.Lgs. 151/2001 comunicata al SUAP entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle società di persone qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.
Selezionare in ogni caso l'opzione Variazioni e farsi guidare nella compilazione dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), rispondendo correttamente alle domande preliminari che saranno proposte.
Nel caso di sospensione della vendita di prodotti alimentari, lo stesso STAR proporrà come obbligatoria anche la compilazione dell'endoprocedimento ASL 97 per segnalare alla ASL la sospensione della vendita alimentare.
Selezionare dapprima l'opzione Variazioni nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Selezionare poi l'endoprocedimento GEN 01 e allegare un file, su carta intestata della ditta, firmato digitalmente, in cui si dichiarano le date di inizio e fine della sospensione dell'attività alimentare.
Selezionare infine l'endoprocedimento ASL 97 per segnalare alla ASL la sospensione della vendita alimentare.
Selezionare dapprima l'opzione Variazioni nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Selezionare poi il solo endoprocedimento GEN 01 e allegare un file, su carta intestata della ditta, firmato digitalmente, in cui si dichiarano le date di inizio e fine della sospensione dell'attività non alimentare.
Selezionare dapprima l'opzione Variazioni nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Selezionare poi l'endoprocedimento GEN 01 e allegare un file, su carta intestata della ditta, firmato digitalmente, in cui si dichiarano le date di inizio e fine della sospensione dell'attività di distribuzioni carburanti al pubblico.
Selezionare dapprima l'opzione Variazioni nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Selezionare poi l'endoprocedimento GEN 01 e allegare un file, su carta intestata della ditta, firmato digitalmente, in cui si dichiarano le date di inizio e fine della sospensione dell'attività di distribuzioni carburanti al pubblico.
Selezionare l'opzione Variazioni e farsi guidare nella compilazione dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), rispondendo correttamente alle domande preliminari che saranno proposte.
Lo stesso STAR proporrà come obbligatoria la compilazione dell'endoprocedimento ASL 97 per segnalare alla ASL la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande.
Nel rispetto del periodo massimo consentito, la sospensione volontaria già comunicata al SUEAP può essere temporalmente estesa, previa nuova comunicazione da effettuare al SUEAP con le medesime modalità della comunicazione originaria.
Anche per il periodo di estensione utilizzare sempre il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando il codice attività appropriato e procedendo con le indicazioni sopra fornite.
La presentazione della comunicazione e i limiti consentiti dalla L.R. 62/2018 permettono di poter sospendere l’attività commerciale.
In via generale, dal momento in cui viene inviata la comunicazione di sospensione, l’attività può essere sospesa; fatto salvo in casi previsti dalla L.Rl 62/2018 in cui la sospensione è oggetto di rilascio di autorizzazione.
Non è dovuto il pagamento di diritti di segreteria e istruttoria, essendo per tale aspetto la sospensione volontaria temporanea assimilata alla cessazione dell'attività.
Ultimo aggiornamento: 12/11/2024
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