La pagina si rivolge a coloro che vogliano intraprendere l'attività di noleggio veicoli a titolo oneroso o gratuito.
L'attività di noleggio senza conducente consiste nel mettere a disposizione di terzi veicoli di cui un’impresa è proprietaria o ha la disponibilità giuridica.
Il Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 art. 84) indica nel dettaglio quali siano i veicoli che possono essere destinati alla locazione senza conducente, ovvero "veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 6 t; i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i veicoli per il trasporto promiscuo e autocaravan, caravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive”, specificando che tali veicoli debbano essere muniti di carta di circolazione.
I veicoli targati, devono essere immatricolati "uso conto terzi".
Il presupposto per l'esercizio dell'attività è la disponibilità di una rimessa, che può essere all'aperto o al chiuso.
È necessario inoltrare apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA esclusivamente attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR seguendo le indicazioni contenute in "Come inviare le pratiche di attività produttive e polizia amministrativa con STAR".
La comunicazione di cessazione va inviata sempre attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, seguendo la procedura di modifica attività.
Eventuali integrazioni e comunicazioni devono, invece, essere inviate da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune di Prato, con le modalità descritte alla pagina "Disciplina per l’invio telematico delle istanze/comunicazioni al SUEAP".
Moduli:
La presentazione della SCIA costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
La Scia ha efficacia immediata, pertanto l’attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell’articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
Il pagamento dei diritti di segreteria SUEAP sia per l'avvio della pratica che per le successive integrazioni e le comunicazioni di variazione dei veicoli, va effettuato tramite Servizio T-Serve, secondo le indicazioni riportate alla pagina "Diritti di segreteria e istruttoria per le Attività Produttive e la Polizia Amministrativa" (vedi "procedimento SUEAP automatico/ordinario" e "diritti per integrazione e/o conformazione atti abilitativi").
Se impossibilitati al pagamento tramite T-Serve, il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Prato, utilizzando i dati riportati alla sezione "IBAN e pagamenti informatici".
Il pagamento dei diritti di segreteria SUEAP non è previsto in caso di comunicazione di cessazione dell'attività.
Polizia amministrativa - telefono 0574 1836855
Ultimo aggiornamento: 11/11/2024
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie di analytics. Al fine di garantire la pseudonimizzazione dell'utente, non sono raccolti dati demografici o sugli interessi dei visitatori ed è attiva l'impostazione di anonimizzazione dell'indirizzo IP.
Per maggiori informazioni consultare la nostra Cookie Policy.