A chi intende esercitare l’attività di vendita, in forma fissa o ambulante a posto fisso (mercati o posteggi fuori mercato), di funghi epigei spontanei, freschi e secchi, sfusi, del genere Boletus e affini commestibili.
L’attività di vendita di funghi, in forma fissa o ambulante a posto fisso, è soggetta ad autorizzazione comunale.
La vendita non è ammessa su aree pubbliche in forma itinerante.
La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’Ispettorato micologico della ASL o, in alternativa, previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29/11/1996 n. 686 e iscritti nell’apposito registro nazionale.
Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di effettuato controllo da parte del competente servizio della ASL, non sono soggetti alla presentazione di alcuna domanda.
Non è ammesso il frazionamento delle confezioni.
Domanda di autorizzazione
Per richiedere l'autorizzazione alla vendita di funghi freschi, in sede fissa (commercio di vicinato, media e grande struttura di vendita), è necessario presentare domanda online, attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando l'endoprocedimento codice AD COM11.
Comunicazione variazioni
Le comunicazioni di variazione del preposto alla vendita o di variazione all’autorizzazione alla vendita di funghi, devono essere fatte online, attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando l'endoprocedimento codice AD COM11.
L'endoprocedimento è stato inserito come ricorrente nei codici attività:
Per la domanda di autorizzazione alla vendita di funghi freschi in forma ambulante a posto fisso (posteggi mercati o posteggi fuori mercato), occorre inoltrare apposita domanda in bollo (vedi Cosa serve) al SUAP, tramite Posta Elettrica Certificata (PEC).
Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine o dell’attestato di micologo.
Per la vendita di funghi all'interno di negozi (commercio di vicinato, media e grande struttura di vendita e all'ingrosso)
Accedere al Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) e compilare la domanda.
Per la vendita di funghi in forma ambulante con posto fisso (mercati o posteggi fuori mercato)
n. 1 imposta di bollo nell'importo vigente, assolta in modo virtuale ad uso istanza dell'autorizzazione
n. 1 imposta di bollo nell'importo vigente, assolta in modo virtuale ad uso rilascio dell’autorizzazione
ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUEAP
autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla normativa antimafia
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente
fotocopia del certificato di micologo
oppure
fotocopia del certificato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato da una ASL, contenente il dettaglio delle specie fungine per le quali il soggetto è idoneo
oppure
dichiarazione di accettazione dell'incarico per la vendita e il riconoscimento dei funghi epigei spontanei da parte del possessore di un valido attestato di idoneità, presso il punto di vendita per cui si chiede l'autorizzazione
(solo per i cittadini non UE) permesso di soggiorno in corso di validità
L’autorizzazione alla vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi.
L’autorizzazione alla vendita dei funghi è rilasciata dal SUAP al titolare dell’attività, entro 30 giorni dalla data della sua richiesta.
L’autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità o dell’attestato di micologo continua a esercitare tale attività; la cessazione dell’attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro 30 giorni al SUAP a cura del titolare dell’autorizzazione.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Imposta di bollo nell'importo vigente, assolta in modo virtuale ad uso istanza dell'autorizzazione.
Imposta di bollo nell'importo vigente, assolta in modo virtuale ad uso rilascio dell’autorizzazione.
Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia.
Possesso dell’attestato di micologo o, in alternativa, possesso dell’attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine rilasciato da una ASL.
Se il titolare dell’attività non è in possesso né dell’uno né dell’altro attestato, è consentita la nomina di un altro soggetto in possesso del requisito.
Possesso dell’autorizzazione per commercio su aree pubbliche a posto fisso.
Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
Ultimo aggiornamento: 28/03/2025
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie di analytics. Al fine di garantire la pseudonimizzazione dell'utente, non sono raccolti dati demografici o sugli interessi dei visitatori ed è attiva l'impostazione di anonimizzazione dell'indirizzo IP.
Per maggiori informazioni consultare la nostra Cookie Policy.