Vendita di funghi commestibili

Servizio attivo

Come richiedere l'autorizzazione alla vendita di funghi freschi, in sede fissa o in forma ambulante a posto fisso

A chi intende esercitare l’attività di vendita, in forma fissa o ambulante a posto fisso (mercati o posteggi fuori mercato), di funghi epigei spontanei, freschi e secchi, sfusi, del genere Boletus e affini commestibili.

L’attività di vendita di funghi, in forma fissa o ambulante a posto fisso, è soggetta ad autorizzazione comunale.

La vendita non è ammessa su aree pubbliche in forma itinerante.

La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’Ispettorato micologico della ASL o, in alternativa, previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29/11/1996 n. 686 e iscritti nell’apposito registro nazionale.

Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento della certificazione di effettuato controllo da parte del competente servizio della ASL, non sono soggetti alla presentazione di alcuna domanda.

Non è ammesso il frazionamento delle confezioni.

Commercio in sede fissa

Domanda di autorizzazione
Per richiedere l'autorizzazione alla vendita di funghi freschi, in sede fissa (commercio di vicinato, media e grande struttura di vendita), è necessario presentare domanda online, attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando l'endoprocedimento codice AD COM11.

Comunicazione variazioni
Le comunicazioni di variazione del preposto alla vendita o di variazione all’autorizzazione alla vendita di funghi, devono essere fatte online, attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), selezionando l'endoprocedimento codice AD COM11.

L'endoprocedimento è stato inserito come ricorrente nei codici attività:

  • 47.10.0R - Commercio in esercizi di vicinato
  • 47.10.2R - Media struttura di vendita
  • 47.10.4R - Grande struttura di vendita
  • 46.20R - Commercio all'ingrosso
     

Commercio ambulante con posteggio

Per la domanda di autorizzazione alla vendita di funghi freschi in forma ambulante a posto fisso (posteggi mercati o posteggi fuori mercato), occorre inoltrare apposita domanda in bollo (vedi Cosa serve) al SUAP, tramite Posta Elettrica Certificata (PEC).

Nel provvedimento di autorizzazione è specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine o dell’attestato di micologo.

Online

Vendita di funghi in una sede fissa

Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

PEC

Vendita di funghi in forma ambulante con posto fisso

PEC: comune.prato@postacert.toscana.it

Per la vendita di funghi all'interno di negozi (commercio di vicinato, media e grande struttura di vendita e all'ingrosso)

Accedere al Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) e compilare la domanda.

Per la vendita di funghi in forma ambulante con posto fisso (mercati o posteggi fuori mercato)

Vendita dei funghi freschi - Domanda

n. 1 imposta di bollo nell'importo vigente, assolta in modo virtuale ad uso istanza dell'autorizzazione

n. 1 imposta di bollo nell'importo vigente, assolta in modo virtuale ad uso rilascio dell’autorizzazione

ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUEAP

autocertificazione della non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla normativa antimafia

fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto richiedente

fotocopia del certificato di micologo

oppure

fotocopia del certificato di idoneità alla identificazione delle specie fungine rilasciato da una ASL, contenente il dettaglio delle specie fungine per le quali il soggetto è idoneo

oppure

dichiarazione di accettazione dell'incarico per la vendita e il riconoscimento dei funghi epigei spontanei da parte del possessore di un valido attestato di idoneità, presso il punto di vendita per cui si chiede l'autorizzazione

(solo per i cittadini non UE) permesso di soggiorno in corso di validità

L’autorizzazione alla vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi.

L’autorizzazione alla vendita dei funghi è rilasciata dal SUAP al titolare dell’attività, entro 30 giorni dalla data della sua richiesta.

L’autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità o dell’attestato di micologo continua a esercitare tale attività; la cessazione dell’attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate entro 30 giorni al SUAP a cura del titolare dell’autorizzazione.

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

Unità organizzativa responsabile

  • Regolamento CE n.852/2004 "Igiene dei prodotti alimentari"
  • Decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995 n. 376 "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati
  • Decreto Ministeriale del 29 novembre 1996 n.686 "Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo"
  • Decreto Legislativo del 6 novembre 2007 n 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore"
  • Testo coordinato della legge regionale 22 marzo 1999 n.16. raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei
  • Decreto del presidente della Giunta regionale dell'1 agosto 2006 n 40/R "Regolamento di attuazione del Regolamento (CE) n.852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del Regolamento (CE) n.853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale"

Requisiti soggettivi morali:

  1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:
    • Coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
    • Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
    • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
    • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
    • Coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
    • Coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
  2. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
  3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
  4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
  5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Altri requisiti soggettivi morali:

Non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia.

Requisiti soggettivi professionali:

Possesso dell’attestato di micologo o, in alternativa, possesso dell’attestato di idoneità all’identificazione delle specie fungine rilasciato da una ASL.
Se il titolare dell’attività non è in possesso né dell’uno né dell’altro attestato, è consentita la nomina di un altro soggetto in possesso del requisito.

Altri requisiti soggettivi (in caso di vendita su aree pubbliche):

Possesso dell’autorizzazione per commercio su aree pubbliche a posto fisso.

Requisiti soggettivi per i cittadini extracomunitari:

Possesso di un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Dipendente

Lilli Michela

Dirigente

Fedi Simona

Telefono: 0574 1836849

Ultimo aggiornamento: 28/03/2025

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