28.03.2025 - Pagina aggiornata al nuovo Testo Unico del Turismo L.R. 61/2024. Nella sezione "Ulteriori informazioni" trovi tutti i passi per esercitare l'attività.
A chi è interessato a gestire una struttura ricettiva alberghiera.
Si definiscono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori: possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
Negli alberghi sono consentite:
Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.
Possono assumere la denominazione di villaggio albergo gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Possono assumere la denominazione di grand hotel gli alberghi classificati con cinque o quattro stelle. Sono, invece, denominati Academy Hotel gli alberghi classificati con quattro o cinque stelle, che organizzano, all’interno della struttura, nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, purché lo svolgimento di tali attività non rechi pregiudizio ai servizi offerti dalla struttura medesima e al livello qualitativo degli stessi (per maggiori info sulla "Classificazione degli alberghi" vedi la sezione Ulteriori informazioni).
Relativamente al periodo di apertura, gli alberghi si distinguono in annuali e stagionali:
L'avvio, le variazioni, il subentro e il trasferimento di un'attività di albergo, sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.10.01R.
La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti richiesti.
La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, pellicole fotografiche e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. In tali casi la somministrazione di alimenti e bevande non richiede il possesso dei requisiti professionali.
La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP.
È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per il territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Presentare le SCIA o le comunicazioni attraverso la proceduta del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della SCIA abilita all’esercizio dell’attività alberghiera.
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990.
A favore del Comune di Prato
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
A favore della Azienda USL Toscana Centro
Tariffa Z34 Azienda USL Toscana Centro (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva).
Dopo che hai presentato la SCIA per l’apertura dell’attività tramite il portale STAR:
Gli alberghi sono soggetti a classificazione ai sensi sensi del Decreto- Legge 31 maggio 2014 n. 83, con un numero di stelle variabile da uno a cinque. La classificazione della struttura è determinata in base ad una dichiarazione prodotta dall’interessato all’atto della presentazione della SCIA. Le variazioni della classificazione sono soggette al regime amministrativo della SCIA, con la produzione di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 61/2024, la Regione approva il relativo regolamento di attuazione. Fino ad allora continua ad essere applicato il Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2018 nelle parti compatibili con la legge regionale (art. 146 della L.R. 61/2024).
L'esercizio dell'attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:
Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
In caso di società o di organismo collettivo, tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi del D.Lgs. 06.11.2011 n.159.
Per l'attività di albergatore non sono previsti requisiti professionali.
La somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati non richiede il possesso dei requisiti professionali specifici per la somministrazione.
Possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.
Gli alberghi di nuova costruzione oppure oggetto di ristrutturazione edilizia devono avere:
Ultimo aggiornamento: 28/03/2025
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