Alberghi

Servizio attivo

Cosa c'è da sapere per gestire una struttura ricettiva

28.03.2025 - Pagina aggiornata al nuovo Testo Unico del Turismo L.R. 61/2024. Nella sezione "Ulteriori informazioni" trovi tutti i passi per esercitare l'attività.

A chi è interessato a gestire una struttura ricettiva alberghiera.

Si definiscono alberghi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e altri servizi accessori: possono somministrare alimenti e bevande e vendere al dettaglio alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

Negli alberghi sono consentite:

  • la presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina e locale bagno riservato, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40% di quella complessiva dell'esercizio;
  • l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 62/2018 (Codice del commercio);
  • l'attività di vendita al dettaglio al pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 62/2018 e a condizione che la superficie di vendita complessivamente realizzata non sia superiore a quella di un esercizio di vicinato di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), della L.R. 62/2018 stessa;
  • l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore;
  • la messa a disposizione di saune, bagni turchi e bagni a vapore, attrezzature per attività ludico-motorie e fitness ad uso esclusivo degli ospiti, non subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista o di responsabile tecnico, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali. Resta fermo l’obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l’esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza;
  • la predisposizione di locali destinati ad attività temporanee di smart working, che non costituiscono attività di ospitalità, entro il limite del 40% della superficie utile della struttura e per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore a nove nel corso dell’anno solare. L’accesso a tali aree e la loro fruizione può essere consentito anche a persone che non pernottano presso la struttura e che possono avvalersi degli ulteriori servizi offerti dalla struttura stessa. Tale predisposizione non necessita di modifica della destinazione d’uso dei locali suddetti.

Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi ubicati nelle vicinanze di grandi vie di comunicazione o di porti e approdi turistici, attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. Nei motel sono altresì assicurati i servizi di autorimessa, rifornimento carburanti e riparazione.

Possono assumere la denominazione di villaggio albergo gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di più stabili facenti parte di un unico complesso e inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Possono assumere la denominazione di grand hotel gli alberghi classificati con cinque o quattro stelle. Sono, invece, denominati Academy Hotel gli alberghi classificati con quattro o cinque stelle, che organizzano, all’interno della struttura, nel rispetto delle disposizioni e dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, attività didattiche e formative in materia di accoglienza e ospitalità, purché lo svolgimento di tali attività non rechi pregiudizio ai servizi offerti dalla struttura medesima e al livello qualitativo degli stessi (per maggiori info sulla "Classificazione degli alberghi" vedi la sezione Ulteriori informazioni).

Periodi di apertura

Relativamente al periodo di apertura, gli alberghi si distinguono in annuali e stagionali:

  • per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno 9 mesi complessivi nell'anno solare;
  • per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a 3 mesi, anche non consecutivi e non superiore complessivamente a 9 mesi, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.

Avvio, variazioni, subentro e trasferimento

L'avvio, le variazioni, il subentro e il trasferimento di un'attività di albergo, sono soggette alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.10.01R.

La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), può essere presentata da persone fisiche, enti, associazioni, società. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica è obbligatoria la designazione di un gestore. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso dei requisiti richiesti.

La SCIA può riguardare anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura agli ospiti di giornali e riviste, pellicole fotografiche e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. In tali casi la somministrazione di alimenti e bevande non richiede il possesso dei requisiti professionali.

Sospensione attività alberghiera

La sospensione dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP.
È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.

Cessazione attività alberghiera

La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per il territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Per avvio attività, variazioni, subentro, sospensione e cessazione

Presentare le SCIA o le comunicazioni attraverso la proceduta del Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

La presentazione della SCIA abilita all’esercizio dell’attività alberghiera.

La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990.

A favore del Comune di Prato

Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

A favore della Azienda USL Toscana Centro

Tariffa Z34 Azienda USL Toscana Centro (come da allegato A del tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della prevenzione collettiva).

Tutti i passi per avviare la gestione di una struttura alberghiera

Dopo che hai presentato la SCIA per l’apertura dell’attività tramite il portale STAR:

  1. richiedi le credenziali di accesso a Turismo5 con l'apposita modulistica che trovi alla pagina Comunicazione flussi turistici per strutture ricettive, nella sezione "Cosa serve";
  2. accedi alla piattaforma Turismo5 con le credenziali ricevute e visualizza il codice regione assegnato (CIR);
  3. con Spid o CIE e codice regione (CIR) accedi alla Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo e ottieni il CIN;
  4. inizia a registrare gli ospiti su Turismo5 per adempiere agli obblighi statistici e non incorrere in sanzioni amministrative;
  5. se l’immobile si trova a Prato sei soggetto a imposta di soggiorno;
  6. richiedi le credenziali al Portale Alloggiati della Questura di Prato per obbligo di notifica dell'arrivo dell'ospite ai fini di Pubblica Sicurezza per non incorrere in sanzioni penali.

Classificazione

Gli alberghi sono soggetti a classificazione ai sensi sensi del Decreto- Legge 31 maggio 2014 n. 83, con un numero di stelle variabile da uno a cinque. La classificazione della struttura è determinata in base ad una  dichiarazione prodotta dall’interessato all’atto della presentazione della SCIA. Le variazioni della classificazione sono soggette al regime amministrativo della SCIA, con la produzione di una nuova dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

Unità organizzativa responsabile

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 61/2024, la Regione approva il relativo regolamento di attuazione. Fino ad allora continua ad essere applicato il Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2018 nelle parti compatibili con la legge regionale (art. 146 della L.R. 61/2024).

Requisiti strutturali

L'esercizio dell'attività degli alberghi e delle residenze turistico-alberghiere è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti strutturali:

  • superficie minima di 8 metri quadrati nelle camere con un posto letto; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
  • superficie minima di 14 metri quadrati nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 metri quadrati per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni;
  • altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico alberghiere, compresi i rapporti areoilluminanti, prevista dalle norme e dai regolamenti igienico edilizi comunali.

Requisiti soggettivi morali

Il titolare, il gestore e i loro rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.

In caso di società o di organismo collettivo, tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi del D.Lgs. 06.11.2011 n.159.

Requisiti soggettivi professionali

Per l'attività di albergatore non sono previsti requisiti professionali.
La somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, agli ospiti delle persone alloggiate e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati non richiede il possesso dei requisiti professionali specifici per la somministrazione.

Requisiti soggettivi per i cittadini non UE

Possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l’esercizio di lavoro autonomo in Italia, secondo le vigenti normative.

Requisiti oggettivi previsti per il livello minimo di classificazione (una stella) dal Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo

  1. Un numero di camere adibite al pernottamento della clientela non inferiore a 7; nel computo sono comprese anche eventuali unità abitative nei limiti previsti dall'articolo 26 comma 4 del Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.
  2. Almeno un locale bagno ogni 8 posti letto o frazione, salvo quanto previsto per gli alberghi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione edilizia.
  3. Un lavabo con acqua corrente calda e fredda in ciascuna camera adibita al pernottamento della clientela.
  4. Almeno un locale ad uso comune.
  5. Tutti i requisiti indicati nell'allegato C del Regolamento Regionale come obbligatori per la classificazione ad una stella, tranne i casi in cui siano posseduti requisiti di livello superiore.

Gli alberghi di nuova costruzione oppure oggetto di ristrutturazione edilizia devono avere:

  • almeno un locale bagno ogni 8 posti letto o frazione con minimo di uno per ogni piano;
  • servizi igienici destinati ai locali e aree comuni con gabinetto distinto per sesso e con chiamata di emergenza.

Altri requisiti oggettivi

  • Rispetto della vigente disciplina in materia urbanistico-edilizia igienico-sanitaria, di sicurezza e prevenzione incendi, in locali aventi destinazione d'uso Turistico Ricettiva ed in possesso di regolare agibilità.
  • Ai fini della prevenzione incendi, fino ai 50 posti letto prima di iniziare l'attività occorre una SCIA che produce gli stessi effetti dell'istanza rilascio CPI.
  • Ai fini della prevenzione incendi, per una capacità ricettiva superiore ai 50 posti letto occorre il parere di conformità sul progetto.
  • Superficie minima di 8 mq nelle camere con un posto letto, nelle quali è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a 12 anni.
  • Superficie minima di 14 mq nelle camere con due posti letto, con l'aggiunta di 6 mq per ogni ulteriore letto fino a un massimo di due; è consentita la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a 12 anni.
  • Alle camere si deve accedere direttamente da corridoi o altre aree comuni mediante porta munita di serratura.
  • Qualora la camera sia dotata, oltre che di bagno riservato, anche di vano soggiorno annesso ma separato e distinto, può assumere la denominazione di suite.
  • I servizi di ricevimento e di portineria-informazioni devono essere posti in un locale apposito all'ingresso della struttura ricettiva.
  • All'esterno della struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione dell’albergo e l'indicazione della tipologia e del livello di classificazione (da 1 a 5 stelle).
  • Nella zona di ricevimento dei clienti deve essere esposta in modo ben visibile la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Dipendente

Lilli Michela

Dirigente

Fedi Simona

Telefono: 0574 1836849

Ultimo aggiornamento: 28/03/2025

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