Case e appartamenti per vacanze (CAV)

Servizio attivo

Informazioni utili per iniziare a gestire CAV, per il subingresso, la sospensione o la cessazione dell'attività

21.03.2025 - Pagina aggiornata al nuovo Testo Unico del Turismo L.R. 61/2024. Nella sezione "Ulteriori informazioni" trovi tutti i passi per esercitare l'attività.

A chi è interessato ad aprire una struttura ricettiva di case e appartamenti per vacanza.

Sono case e appartamenti per vacanze (CAV), le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale e collocate in un unico edificio o, al più, in un unico complesso immobiliare, per fornire alloggio ad un unico equipaggio di turisti per singola casa o appartamento.

La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento regionale di attuazione 47/R/2018.

È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.

Periodi di apertura

I periodi di apertura delle strutture ricettive si distinguono in annuali e stagionali:

  • per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno nove mesi complessivi nell’arco dell’anno solare;
  • per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a nove mesi, anche non consecutivi, nell’arco dell’anno solare.

Avvio attività

L'esercizio dell'attività di CAV è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUEAP, esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.40.46R.

Inoltre, chi gestisce un'attività di CAV deve comunicare al SUEAP ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.

Subingresso

Il subingresso è soggetto a presentazione della SCIA di subentro effettuata dal subentrante al SUEAP in modalità online tramite STAR.

Il subentrante dichiara:

  • il trasferimento dell’attività;
  • il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 50 della L.R. 61/2024.

La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:

  • entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività;
  • entro un anno dalla morte del titolare.

Sospensione

La sospensione dell'attività di CAV per un periodo superiore a 15 giorni è soggetta a comunicazione preventiva da effettuarsi tramite STAR al SUEAP competente per territorio.

L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP. È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia.

Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.

Cessazione

La cessazione dell'attività di CAV è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUEAP competente per territorio tramite STAR, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

Presentare la SCIA così come predisposta dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

Avvio dell'attività

Presentando la SCIA o le opportune comunicazioni così come previsto dalla normativa vigente, il soggetto interessato è abilitato all’esercizio dell’attività.
La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 50 e dei requisiti strutturali previsti dall’articolo 41 comma 3 della L.R. 61/2024 e dal regolamento di attuazione, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.

Subingresso

Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività di CAV, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

La SCIA ha  valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.

Dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva è stato eliminato l'obbligo del versamento della tariffa ISP6 relativa all'attività delle strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui le CAV.

A favore del Comune di Prato: vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

Tutti i passi per avviare la gestione di case e appartamenti per vacanze (CAV)

Dopo che hai presentato la SCIA per l’apertura dell’attività di Case e appartamenti vacanza:

  1. richiedi le credenziali di accesso a Turismo5 con l'apposita modulistica che trovi alla pagina Comunicazione flussi turistici per strutture ricettive nella sezione "Cosa serve";
  2. accedi alla piattaforma Turismo5 con le credenziali ricevute e visualizza il codice regione assegnato (CIR);
  3. con Spid o CIE e codice regione (CIR) accedi alla Banca Dati Strutture Ricettive del Ministero del Turismo e ottieni il CIN;
  4. inizia a registrare gli ospiti su Turismo5 per adempiere agli obblighi statistici e non incorrere in sanzioni amministrative;
  5. se l’immobile che affitti si trova a Prato sei soggetto a imposta di soggiorno;
  6. richiedi le credenziali al Portale Alloggiati della Questura di Prato per obbligo di notifica dell'arrivo dell'ospite ai fini di Pubblica Sicurezza per non incorrere in sanzioni penali.

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

Unità organizzativa responsabile

Si applicano alle CAV le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, quali dettagliate negli articoli da 13 a 18 del regolamento regionale 47/R di attuazione della L.R. 86/2016 fino ad approvazione del nuovo regolamento di attuazione alla L.R. 61/2024.

Requisiti soggettivi

  1. Il titolare della CAV e il suo rappresentante, devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nel caso in cui il titolare della CAV sia una persona giuridica, è obbligatoria la designazione di un gestore, in possesso dei requisiti di cui al punto 1.
  3. In caso di società o di organismo collettivo, i requisiti di cui al punto 1 sono posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136).

Requisiti oggettivi

L’esercizio delle attività è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva (ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 della L.R. 61/2024).

Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, si applicano a far data dal 1° luglio 2026 per le strutture che erano aperte prima dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sul Turismo. Fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo articolo 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turisticoricettiva.
Per le attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.

Requisiti strutturali

I locali destinati ad attività ricettiva di CAV devono possedere:

  • i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
  • le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ai sensi della normativa vigente;
  • i seguenti servizi minimi previsti dall'art. 49 del regolamento regionale 47/R/2018 ancora in attuazione:
    • pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
    • cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
    • fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
    • addetto sempre reperibile;
    • ricevimento degli ospiti;
    • televisore;
    • frigorifero;
    • wi-fi, tranne che il servizio non sia tecnicamente realizzabile o la struttura si dichiari “digital detox” nei propri strumenti di pubblicizzazione.

Rientrano tra le dotazioni delle CAV, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.

Dipendente

Lilli Michela

Dirigente

Fedi Simona

Telefono: 0574 1836849

Ultimo aggiornamento: 21/03/2025

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