21.03.2025 - Pagina aggiornata al nuovo Testo Unico del Turismo L.R. 61/2024. Nella sezione "Ulteriori informazioni" trovi tutti i passi per esercitare l'attività.
A chi è interessato ad aprire una struttura ricettiva di case e appartamenti per vacanza.
Sono case e appartamenti per vacanze (CAV), le unità immobiliari composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale e collocate in un unico edificio o, al più, in un unico complesso immobiliare, per fornire alloggio ad un unico equipaggio di turisti per singola casa o appartamento.
La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento regionale di attuazione 47/R/2018.
È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.
I periodi di apertura delle strutture ricettive si distinguono in annuali e stagionali:
L'esercizio dell'attività di CAV è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare al SUEAP, esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.40.46R.
Inoltre, chi gestisce un'attività di CAV deve comunicare al SUEAP ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
Il subingresso è soggetto a presentazione della SCIA di subentro effettuata dal subentrante al SUEAP in modalità online tramite STAR.
Il subentrante dichiara:
La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:
La sospensione dell'attività di CAV per un periodo superiore a 15 giorni è soggetta a comunicazione preventiva da effettuarsi tramite STAR al SUEAP competente per territorio.
L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP. È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.
La cessazione dell'attività di CAV è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUEAP competente per territorio tramite STAR, entro 30 giorni dal suo verificarsi.
Presentare la SCIA così come predisposta dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Presentando la SCIA o le opportune comunicazioni così come previsto dalla normativa vigente, il soggetto interessato è abilitato all’esercizio dell’attività.
La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti soggettivi previsti dall’articolo 50 e dei requisiti strutturali previsti dall’articolo 41 comma 3 della L.R. 61/2024 e dal regolamento di attuazione, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività di CAV, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva è stato eliminato l'obbligo del versamento della tariffa ISP6 relativa all'attività delle strutture ricettive extra-alberghiere, tra cui le CAV.
A favore del Comune di Prato: vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Dopo che hai presentato la SCIA per l’apertura dell’attività di Case e appartamenti vacanza:
Si applicano alle CAV le disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, quali dettagliate negli articoli da 13 a 18 del regolamento regionale 47/R di attuazione della L.R. 86/2016 fino ad approvazione del nuovo regolamento di attuazione alla L.R. 61/2024.
L’esercizio delle attività è consentito esclusivamente in immobili e unità immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva (ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 della L.R. 61/2024).
Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, si applicano a far data dal 1° luglio 2026 per le strutture che erano aperte prima dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico sul Turismo. Fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attività di cui al medesimo articolo 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d’uso residenziale sia turisticoricettiva.
Per le attività di cui all’articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve diverse disposizioni previste dai comuni, il mutamento di destinazione d’uso delle relative abitazioni in assenza di opere edilizie verso la categoria funzionale turistico-ricettiva non comporta la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione.
I locali destinati ad attività ricettiva di CAV devono possedere:
Rientrano tra le dotazioni delle CAV, qualora la casa o appartamento sia parte di un immobile condominiale, le dotazioni proprie dell’immobile, quali spazi aperti attrezzati a verde per uso collettivo, parcheggi comuni, piscina ad uso comune, il cui accesso è riservato ai condomini e gratuito.
Ultimo aggiornamento: 21/03/2025
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