31.03.2025 - Pagina aggiornata al nuovo Testo Unico del Turismo L.R. 61/2024. Nella sezione "Ulteriori informazioni" trovi tutti i passi per esercitare l'attività.
A coloro che vogliono aprire un’attività imprenditoriale di condhotel.
Sono denominati condhotel, gli esercizi alberghieri a gestione unitaria, aperti al pubblico, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati e, per la parte residenziale, non può in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive (ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 - Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive - convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164).
Per le condizioni di esercizio dei condhotel e per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, si applicano i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’art. 31, commi 1 e 2, del D.L.133/2014, convertito dalla L. 164/2014.
Presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Codice attività 55.10.01 (il medesimo degli alberghi).
La sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP.
È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento, ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per il territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
La presentazione della SCIA abilita all’esercizio dell’attività.
La SCIA ha efficacia immediata. Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l'interessato provveda a conformare l'attività alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19 c. 3 della L. 241/1990.
Dopo che hai presentato la SCIA per l’apertura dell’attività tramite il Portale STAR:
I Condhotel sono soggetti a classificazione con un numero di stelle corrispondente alla classificazione dell’albergo o della residenza turistico-alberghiera.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 61/2024, la Regione approva il relativo regolamento di attuazione. Fino ad allora continua ad essere applicato il Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2018 nelle parti compatibili con la legge regionale (art. 146 della L.R. 61/2024).
Ultimo aggiornamento: 31/03/2025
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