01.04.2025 - Pagina aggiornata al nuovo Testo Unico del Turismo L.R. 61/2024. Nella sezione "Ulteriori informazioni" trovi tutti i passi per esercitare l'attività.
A coloro che vogliono aprire un'attività ricettiva di ostello.
Gli ostelli rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, di cui al Capo III della L.R. 61/2024.
Sono ostelli le strutture ricettive gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati. Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.
In caso di società o di organismi collettivi, i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs. 159/2011.
Gli ostelli possono somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e ai loro ospiti e disporre di altri servizi accessori per le persone alloggiate.
Il periodo di apertura può essere annuale o stagionale:
L’esercizio dell’attività di ostello è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) da presentare al SUEAP, esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.20.01R.
La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti necessari, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia.
Chi gestisce l’attività di Ostello deve comunicare al SUEAP ogni variazione del numero e delle caratteristiche della struttura.
Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività di ostello, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUEAP, sempre in modalità online tramite STAR.
Il subentrante dichiara:
La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:
La sospensione dell’attività per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per territorio. L’attività può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, prorogabile una sola volta fino ad ulteriori dodici mesi, previa motivata comunicazione al SUAP.
È fatta salva la sospensione per interventi edilizi, per i quali la sospensione si protrae fino alla chiusura dell’intervento, ai sensi della vigente normativa in materia.
Decorso il periodo di sospensione superiore a quindici giorni comunicato al SUAP e l’eventuale periodo di proroga, l’attivazione di un’ulteriore sospensione superiore a quindici giorni è subordinata ad un periodo pari almeno a tre mesi consecutivi di esercizio dell’attività.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUAP competente per il territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Seguire quanto richiesto dal Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della SCIA abilita all’esercizio dell’attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
L'Azienda USL Toscana Centro informa che dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva è stato eliminato l'obbligo del versamento della tariffa ISP6 relativa all'attività degli ostelli.
Dopo che hai presentato la SCIA per l’apertura dell’attività tramite il portale STAR:
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 61/2024, la Regione approva il relativo regolamento di attuazione. Fino ad allora continua ad essere applicato il Regolamento approvato con D.P.G.R. 47/R/2018 nelle parti compatibili con la legge regionale (art. 146 della L.R. 61/2024).
I requisiti e servizi minimi degli ostelli sono indicati nell’art. 43 (e 42) del Regolamento attuativo.
Requisiti minimi
Servizi minimi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2025
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