14.01.2025 - Pagina in aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore, il 9 gennaio 2025, del nuovo Testo Unico del Turismo di cui alla L.R. 61/2024 (maggiori informazioni alla pagina di consultazione del BURT della Regione Toscana - Edizione dell'8 gennaio 2025 N. 2 parte I).
Ai titolari di attività ricettive che hanno necessità di sospendere l’attività temporaneamente.
Per la sospensione di attività imprenditoriali disciplinate dalla L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio) vedi la pagina specifica Sospensione volontaria temporanea di attività commerciali, carburanti, edicole e somministrazione.
Si tratta qui specificamente della sospensione volontaria temporanea delle attività ricettive:
Esiste un periodo di "franchigia" per i primi quindici giorni di sospensione volontaria, che sono rimessi alla discrezione del titolare, senza obbligo di alcun adempimento formale. Oltre il 15° giorno è obbligatoria la comunicazione al SUEAP.
A tutte le strutture ricettive è riconosciuta la possibilità di chiedere la sospensione volontaria fino a 12 mesi.
Per maggiori dettagli vedi il parere espresso da Regione Toscana in merito alle modifiche alla L.R. 86/2016 “Testo unico del sistema turistico regionale” introdotte con L.R. 51/2020.
Nel rispetto del periodo massimo consentito, il periodo di sospensione volontaria già comunicato al SUEAP può essere temporalmente esteso, previa nuova comunicazione da effettuare al SUEAP con le medesime modalità di quella originaria.
codice attività 55.10.01R
Selezionare l'opzione Variazioni e farsi guidare nella compilazione dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), rispondendo correttamente alle domande preliminari che saranno proposte.
Individuare innanzitutto il codice attività appropriato, scegliendolo tra i seguenti:
Selezionare l'opzione Variazioni nel Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Selezionare poi l'endoprocedimento GEN 01 e allegare un file, su carta intestata della ditta, firmato digitalmente, in cui si dichiarano le date di inizio e fine della sospensione dell'attività ricettiva diversa dall'albergo.
Presentare la comunicazione di sospensione così come predisposta dal Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Presentando la comunicazione di sospensione l’attività può essere sospesa.
La presentazione della comunicazione di sospensione ha valore immediato.
Non è dovuto il pagamento di diritti di segreteria e istruttoria, essendo per tale aspetto la sospensione volontaria temporanea assimilata alla cessazione dell'attività.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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