14.01.2025 - Pagina in aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore, il 9 gennaio 2025, del nuovo Testo Unico del Turismo di cui alla L.R. 61/2024 (maggiori informazioni alla pagina di consultazione del BURT della Regione Toscana - Edizione dell'8 gennaio 2025 N. 2 parte I).
A coloro che vogliono svolgere la professione di guida turistica.
È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone a visitare opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici, al fine di illustrare le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e le risorse produttive del territorio.
Il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) del 07/04/2015 ha individuato, per ogni Regione e Provincia, i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
Il Decreto MIBACT n. 565 dell'11/12/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 47 del 26/02/2016) ha individuato i requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento della professione e dettagliato il procedimento di rilascio dell'abilitazione. Ai sensi dell'articolo 4 di tale Decreto, compete alle Regioni di organizzare sessioni d’esame per il conseguimento della specifica abilitazione per i siti di particolare interesse localizzati sul proprio territorio. L’abilitazione specifica per tali siti si consegue superando l’esame di abilitazione (articolo 5). I requisiti occorrenti per partecipare all’esame sono elencati all’articolo 3 comma 2.
L’aspirante guida che superi la prova di esame (articolo 7) consegue la specifica abilitazione per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico presenti nell’ambito regionale in cui ha sostenuto la prova e deve chiedere il tesserino comprovante il possesso della specifica abilitazione alla Regione presso cui ha sostenuto l’esame.
In base ai principi e alle norme in materia di liberalizzazione all'accesso alle professioni, chi è interessato ad avviare la propria attività di guida turistica nel territorio comunale di Prato non deve necessariamente essere residente a Prato o in Toscana, è sufficiente che dichiari esplicitamente il proprio intendimento, ma dovrà essere in possesso di tutti i requisiti che la L.R. 86/2016 prevede per l'esercizio della professione di guida in Toscana.
L’esercizio della professione di guida turistica è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), in modalità online mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 79.90.2R.
modulo regionale in standard 2 di SCIA
per avvio di attività delle guide turistiche, scaricabile come codice attività 79.90.2R tra gli endoprocedimenti “n - noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese”
Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria SUEAP
a favore del Comune di Prato
Copia di documento di riconoscimento in corso di validità
Scansione leggibile di foto a colori a mezzo busto in formato tessera
Copia del titolo di studio richiesto
Attestato di superamento del corso di abilitazione professionale
Dichiarazione sottoscritta
di voler iniziare l'attività di accompagnatore turistico nel territorio comunale di Prato
Autocertificazione
della non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa antimafia
Il SUAP rilascia un tesserino di identificazione della guida turistica.
La SCIA, completa di tutta la documentazione presentata (con particolare riferimento ai requisiti professionali) ha efficacia immediata.
Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, salvo che l’interessato provveda a conformare l’attività alla normativa vigente, ai sensi dell’articolo 19 comma 3 L. 241/1990.
Il SUEAP accerta comunque l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge e provvede entro 60 giorni, ai fini della tutela dell’utente, al rilascio di un tesserino di riconoscimento con foto, che reca l’indicazione degli ambiti territoriali e delle specializzazioni per le quali è stata conseguita l’abilitazione.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Sono fatte salve le disposizioni relative al diritto di stabilimento per le guide turistiche, secondo le quali i cittadini comunitari in possesso di abilitazione (cioè che siano già guida turistica nel paese di provenienza) che intendano esercitare stabilmente in Italia devono seguire la procedura definita dalla legge e ottenere l’estensione di livello regionale previsto dal decreto 565/2015, previa applicazione della procedura prevista dal Decreto Legislativo 206/2007. Tale procedura impone il riconoscimento, con apposito decreto da parte del MIBACT, dell’abilitazione conseguita nel paese di provenienza, riguardante la preparazione professionale ricevuta dalla guida turistica comunitaria nello Stato di appartenenza e l’adozione di una misura compensativa (esame di abilitazione).
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
b) abilitazione all'esercizio della professione, conseguita mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale e il superamento del relativo esame.
c) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
Ultimo aggiornamento: 12/11/2024
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