Alle associazioni senza scopo di lucro, a carattere regionale o nazionale, con rappresentanza sul territorio regionale o nazionale, riconosciute dalla Regione Toscana in quanto in possesso di determinati requisiti ai sensi della normativa turistica regionale, che intendono organizzare in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati:
Le associazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o nazionale con rappresentanza sul territorio regionale che sono state riconosciute dalla Regione Toscana perché in possesso di determinati requisiti, possono svolgere in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni.
L'avvio dell’attività di cui trattasi deve essere preventivamente comunicato dalle associazioni al comune dove ha sede l’associazione o la sua articolazione territoriale specificando:
Il soggetto che assume la responsabilità organizzativa delle attività di cui trattasi, che può essere anche un socio, è responsabile anche di quelle esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali. Il ruolo di responsabile organizzativo è incompatibile con il ruolo di responsabile organizzativo di altra associazione.
Nell’esercizio dell’attività di organizzazione di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni è necessaria la stipula del contratto ai sensi del titolo VI, capo I, dell’allegato 1 al D.Lgs. 79/2011.
Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di avvio dell’attività deve essere comunicata al comune.
A chi è rivolto
Cosa
Documenti richiesti
L’avvio dell’attività di organizzazione di viaggio in via continuativa e anche le relative variazioni devono essere comunicate trasmettendo la documentazione tramite PEC o per posta raccomandata.
Raccomandata a:
La facoltà di svolgere attività di organizzazione di viaggi in quanto la comunicazione ha valenza giuridica immediata se completa di ogni documento e allegato richiesto.
Eventuali richieste di integrazioni saranno comunicate entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione di avvio o variazione dell'iniziativa.
Il comune dispone la chiusura dell’attività di organizzazione di viaggio:
L'associazione iscritta all'albo regionale o nazionale, con rappresentanza sul territorio regionale che può svolgere in modo continuativo attività di organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie nei seguenti casi:
da euro 2.000,00 a euro 12.000,00
da euro 1.200,00 a euro 7.200,00
Ultimo aggiornamento: 26/03/2025
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