Si intende qui trattare dell’esercizio del diritto di accesso e di informazione ai documenti amministrativi formati o comunque stabilmente detenuti dal Comune di Prato e relativi alle pratiche di:
Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto “accesso documentale”) si applicano le disposizioni del capo V della Legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni.
Il soggetto intenzionato a visionare e/o ricevere copia di documenti amministrativi deve dimostrare, ai sensi dell'art. 22, comma 1 lettera b) e dell’art. 25 comma 2 della L. 241/1990 di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l'accesso". In funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata, pena il rigetto della stessa.
Per le pratiche giacenti conservate presso l'archivio generale potete consultare la pagina: "Accesso agli atti".
- Pratiche EDILIZIE cartacee antecedenti il 31/12/2012
- Condoni edilizi rilasciati e ritirati
- Agibilità antecedenti al 31/12/2014
- Pratiche edilizie cartacee presentate dal 01/01/2013 al 15/10/2015
- Condoni edilizi non ancora istruiti
- Condoni edilizi rilasciati e non ancora ritirati
- CILA dematerializzate presentate dopo il 15/09/2012
- Pratiche edilizie dematerializzate (SCIA edilizie, Permessi di costruire, Varianti in corso d’opera, Accertamenti in sanatoria, Permessi di costruire in sanatoria, Autorizzazioni paesaggistiche, Pareri preventivi e Pareri di massima) presentate dal 01/10/2015
Se la richiesta viene accettata, si ottiene la possibilità di prendere visione e di estrarre copia, anche digitale di documenti relativi a pratiche di edilizia e attività economiche.
A seguito dell’istanza integralmente compilata, fatti salvi i casi di motivato differimento o diniego dell’accesso comunicati per iscritto, il richiedente o il suo delegato sono contattati dall’Ufficio che detiene la pratica per comunicare la data e l’orario dell’appuntamento per la visura e/o copia delle pratiche cartacee.
La persona che effettua l’accesso (richiedente o delegato) deve produrre un valido documento di riconoscimento.
Per le pratiche dematerializzate l’Ufficio che detiene la pratica provvederà ad inviare all’interessato, all’indirizzo PEC indicato nella domanda di accesso, i file che compongono il fascicolo di interesse.
Per pratiche particolarmente complesse, il soggetto richiedente l’accesso potrebbe essere contattato per definire con l’Ufficio competente quali documenti effettivamente necessitino.
Per la visura di pratiche cartacee sono dovuti i Diritti di ricerca e visura.
Per la visura di pratiche dematerializzate sono dovuti i Diritti di estrazione di copia informatica di pratiche dematerializzate.
Per maggiori informazioni consultare la pagina Presentazione istanze edilizie - Diritti di segreteria e la pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Non è richiesto il pagamento del costo delle copie cartacee o digitali per le prime quattro facciate, fatti salvi i diritti comunque dovuti per l’accesso.
Dalla quinta facciata in poi il costo da sostenere per copie cartacee di documenti o copie digitali senza valore legale è:
Le tariffe sopra indicate valgono sia nel caso di trasmissione con P.E.C. sia nel caso di consegna su supporto ottico (CD o DVD) o memoria digitale (chiavette USB o Hard Disk portatili).
La richiesta di copie conformi ad originali cartacei e/o copie cartacee conformi ad originali informatici deve essere presentata in bollo da € 16,00.
In aggiunta ai costi vigenti per le copie semplici, è necessaria una ulteriore marca da bollo da € 16,00 ogni quattro facciate per ciascun documento rilasciato.
Per informazioni sulla procedura di rilascio di copie conformi è possibile contattare gli uffici al numero 0574 1836901.
L’esercizio del diritto di accesso avviene nei limiti e con le modalità stabilite:
Sono fatte salve le esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi, diversi da chi richiede l'accesso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. 2016/679/CE (RGPD).
Saranno, comunque, valutate dal Servizio comunale, caso per caso, quelle richieste per le quali vi siano delle motivazioni particolari per cui sia indispensabile accedere alla visione della modulistica di presentazione del titolo.
L’accesso può essere motivamente negato o differito, ai sensi della vigente normativa.
Ultimo aggiornamento: 12/11/2024
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