L’artista di strada svolge la propria attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero.
Sono considerati artisti di strada i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, scultori di palloncini, writer, body artist, o similari.
Lo spettacolo di strada viene definito “attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l’impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di “minimi” strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell’attività deve essere inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno deve essere inferiore a 150”.
Con il Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2005 lo spettacolo di strada è stato inserito nell’elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante.
Per tale attività non deve essere chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l’esibizione, essendo consentita esclusivamente, l’offerta “a cappello” .
L’artista di strada è esentato dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico in caso di occupazione di un tratto di strada o porzione di area pubblica che siano complessivamente inferiori al mezzo metro, come previsto dall’art. 20 del Regolamento Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Rientrano di default nel mezzo metro quadrato artisti come musicisti e giocolieri.
In caso di richiesta, invece, di superfici fisse da occupare in determinate fasce orarie, sopra il metro quadrato, oppure installazioni di palchi o strutture per esibizioni occorre rivolgersi a SoRi Società Risorse S.p.a. circa la relativa procedura e la determinazione del canone.
Non è necessario presentare nessun tipo di documentazione al Comune, a parte un'eventuale richiesta di occupazione del suolo pubblico.
Non essendo necessaria nessuna richiesta o segnalazione al Comune (ad eccezione di ciò che riguarda l'eventuale occupazione del suolo pubblico), non è previsto alcun titolo abilitativo.
Non ci sono tempi e scadenze, fatta salva l'ipotesi in cui sia necessaria la richiesta di occupazione del suolo pubblico.
Il Comune di Prato non ha un proprio Regolamento circa lo spettacolo di strada, come invece altri Comuni, vi è però un chiaro riferimento a tale tipologia di attività all’art 48 del Regolamento di Polizia Urbana (“norme per la civile convivenza in città”), circa gli adempimenti e alle norme di comportamento.
Ultimo aggiornamento: 12/09/2024
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