A chi intende installare apparecchi AWP nei seguenti esercizi:
Gli AWP (Amusement With Prices), detti anche New Slot sono gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “a”, del T.U.L.P.S., dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di ADM e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni; disciplinati dal decreto direttoriale AAMS 4 dicembre 2003, come modificato dal decreto interdirettoriale 19 settembre 2006, e dall’articolo 1, comma 918, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Si attivano con l'introduzione di moneta e prevedono un costo, per ciascuna partita, non superiore a 1 €; la durata minima della partita non può essere inferiore a 4 secondi; la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna di valore non superiore a 100,00 €, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete; le vincite sono computate da ciascun apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di partite.
Il loro utilizzo è vietato ai minori di 18 anni e non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
Maggiori informazioni alla pagina Newslot sul sito dell' Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM).
L'attività è censita al punto 83 della Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 (Madia 2).
Si rimanda alla consultazione della pagina Gioco pubblico lecito: informazioni generali e al regolamento comunale per l'esercizio del gioco lecito.
Per l’apertura, l’ampliamento, la variazione e il trasferimento di sede di un esercizio con apparecchi AWP si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Comune ai sensi dell'art. 86 del TULPS.
La pratica deve essere inoltrata allo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente in modalità online, tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
Successivamente, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa alla prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Per la messa in esercizio di ciascun apparecchio AWP si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai sensi della L. 388/2000, articolo 38 comma 1.
L’istanza di autorizzazione in bollo, prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata direttamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente.
In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.
Per iniziare o modificare nell'esercizio di gioco un'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande, occorre presentare al SUEAP l'apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità online, esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) nelle forme di rito.
Qualora non si intenda installare alcuna tipologia di apparecchi di gioco nell'esercizio di somministrazione per conseguire i 10 punti di cui alla Tabella 6.3 punto 26 del regolamento comunale "Criteri e requisiti per la programmazione comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", alla SCIA di somministrazione deve essere allegato, debitamente compilato e firmato, l'apposito atto unilaterale di impegno, per sé e per i propri aventi causa e per tutta la durata dell'attività di somministrazione intrapresa
Il mero subingresso nella gestione o nella titolarità dell’azienda, senza modifiche ai locali, alle attrezzature e agli impianti e senza aumento dell'offerta di gioco, non è soggetto al rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 (come modificata dalla L.R. 4/2018) e nel Regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito.
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’azienda, con modifiche ai locali e agli impianti ma senza aumento dell'offerta di gioco (numero di AWP invariato) non è soggetto al rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 (come modificata dalla L.R. 4/2018) e nel Regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito.
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’azienda, con modifiche ai locali e agli impianti e/o con aumento dell'offerta di gioco (numero di AWP superiore al precedente, fatte salve le sostituzioni per guasto o vetustà) è soggetto al rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella Legge Regionale 57/2013 (come modificata dalla L.R. 4/2018) e nel Regolamento comunale sull'esercizio del gioco lecito.
La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione al SUEAP da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento.
ATTENZIONE: Nel portale regionale STAR non è attualmente presente modulistica unificata standardizzata per compilare la pratica. Un apposito tavolo tecnico costituito presso ANCI Toscana sta provvedendo a redigere una modulistica specifica valida per tutto il territorio regionale, da implementare in STAR. Coloro che nel frattempo avessero necessità di presentare una pratica di avvio, subentro e variazioni per apparecchi AWP, sono invitati a contattare il SUEAP per avere istruzioni di dettaglio su come procedere tramite PEC.
Atto unilaterale di impegno a non installare apparecchi per il gioco:
L'autorizzazione comunale necessaria per l'installazione.
Il rilascio dell'autorizzazione avviene entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione necessaria.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
L'installazione di ulteriori apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco già aperte al pubblico alla (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili" e quindi già valutate (positivamente, in quanto poi autorizzate) ai fini del rispetto di tale requisito.
Ai fini della verifica delle distanze si ritiene NON RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.
La sussistenza del requisito della distanza da luoghi “sensibili” fissato dalla norma regionale è infatti condizione necessaria e sufficiente soltanto in sede di nuova apertura dell’esercizio di gioco e dell’originario avvio della relativa attività al pubblico.
In ciò si ritiene di adeguarsi al contenuto limitativo della circolare Ministero Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. 557/PAS/U/007081/1200(1) del 21/05/2018, nella parte in cui s’intende “per nuove autorizzazioni quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di nuova apertura alla predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l’esercizio stesso”.
L'installazione di apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco aperte al pubblico prima della (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili".
Ai fini della verifica delle distanze si ritiene RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente ancora successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.
Per tali fattispecie, il rispetto del requisito della distanza da luoghi “sensibili”, non in precedenza esigibile in funzione della irretroattività della norma regionale, deve essere oggetto di puntuale verifica in occasione di ogni incremento/diversificazione dell'offerta di gioco.
Nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, del contingentamento fissato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle distanze minime dai luoghi sensibili, nonché nel rispetto dei divieti specifici disposti dal regolamento comunale, gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “a” del T.U.L.P.S. possono essere installati, senza necessità di ulteriore titolo abilitativo in:
Nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente, del contingentamento fissato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle distanze minime dai luoghi sensibili, nonché nel rispetto dei divieti specifici disposti dal regolamento comunale, gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “a” del T.U.L.P.S. possono essere anche installati, ma previa autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del T.U.L.P.S., nei seguenti luoghi:
a) edicole, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
b) tabaccherie e rivendite di generi di monopolio;
c) circoli o associazioni private sprovvisti di somministrazione di alimenti e bevande;
d) esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'articolo 86, primo o secondo comma, e di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.
Fare riferimento all'elenco dettagliato contenuto nella pagina gioco pubblico lecito informazioni generali.
I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.
Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni,definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il titolare dell’attività di gioco può condurre l’esercizio mediante la nomina, ai sensi degli articoli 8 e 93 del T.U.L.P.S., di uno o più rappresentanti, ciascuno dei quali deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.
La nomina di rappresentanti per le attività di gioco di cui all’art. 86 del T.U.L.P.S. (AWP) deve essere oggetto di apposita comunicazione al SUEAP, redatta sull’apposita modulistica, da effettuarsi contemporaneamente all’avvio della loro conduzione dell’attività.
Agli spazi per il gioco con vincita in denaro ed ai centri di scommesse, come sopra definiti, che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, è richiesto il rispetto dei requisiti dettagliatamente prescritti dall'articolo 7 del vigente Regolamento comunale per l'esercizio del gioco lecito.
Ai soli spazi per il gioco con vincita in denaro è richiesto, in aggiunta ai precedenti, il possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell’articolo 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
In aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalle vigenti disposizioni normative e dal regolamento urbanistico comunale, gli spazi per il gioco con vincita in denaro e i centri di scommesse che offrono l'esercizio del gioco come attività esclusiva o prevalente, devono disporre di parcheggi di relazione a servizio della clientela, funzionale all’attività, anche in caso di variazione o ampliamento di attività esistente, nella misura indicata dall'articolo 8 del vigente regolamento comunale.
Ultimo aggiornamento: 12/11/2024
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