È rivolto a tutti i soggetti che, in base alla normativa vigente, sono legittimati ad organizzare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo.
I locali di pubblico spettacolo sono locali destinati allo svolgimento di attività di spettacolo rivolte al pubblico.
Il termine "locale" ha un'accezione molto ampia, comprensiva sia di spazi all'interno di opere murarie sia di aree all'aperto in cui si svolga un'attività di pubblico spettacolo.
Quindi, sono locali di pubblico spettacolo non solo teatri, cinema, discoteche, stadi, campi sportivi ma anche luoghi all'aperto dove si presentano al pubblico spettacoli o manifestazioni sportive (come ad esempio le piazze). In definitiva, il termine locale è da intendersi sia nel senso stretto del termine sia nel senso di luogo.
I locali di pubblico spettacolo e i luoghi all’aperto delimitati in cui si svolgano manifestazioni temporanee, richiedono, ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS, la verifica di agibilità di cui all'art. 80 TULPS.
Quest’ultima è di competenza di un tecnico abilitato, incaricato dal soggetto interessato, nel caso di capienza inferiore a 200 persone, mentre è di competenza della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, se la capienza del locale o del luogo delimitato è superiore alle 200 persone.
Premesso quanto sopra, in base al D.M. 19 Agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, possiamo individuare due grandi classi di locali di pubblico spettacolo: locali di pubblico spettacolo, in senso stretto, e luoghi all’aperto delimitati, ma non racchiusi da opere murarie, nei quali si svolgano temporaneamente attività di pubblico spettacolo.
Ai suddetti locali di pubblico spettacolo bisogna aggiungere gli impianti sportivi con presenza di pubblico, per i quali bisogna fare riferimento al D.M. 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” .
Per iniziare un'attività di pubblico spettacolo definitiva è necessario inoltrare apposita domanda di autorizzazione esclusivamente attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR seguendo le indicazioni contenute in "Come inviare le pratiche di attività produttive e polizia amministrativa con STAR".
La comunicazione di cessazione va inviata attraverso la procedura online del Sistema Telematico di Accettazione Regionale STAR, seguendo la procedura di modifica attività.
Le manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo - SCIA o la domanda di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo temporanea (vedi Cosa serve), possono essere inviate da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Comune di Prato, con le modalità descritte alla pagina Disciplina per l'invio telematico delle istanze/comunicazioni allo Sportello per l'edilizia e le attività produttive.
Eventuali integrazioni e comunicazioni devono essere inviate da un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo PEC del Comune di Prato.
L'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo all’interno di un locale presuppone sempre una verifica di agibilità da parte di un tecnico abilitato o da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
Quindi, dovranno richiedere un’autorizzazione ex art. 68/80 TULPS sia i soggetti che intendano esercitare un’attività di pubblico spettacolo a carattere definitivo (ad esempio per cinema, teatri, discoteche) sia i soggetti che, normalmente, esercitino altro tipo di attività e che vogliano ospitare un evento di pubblico spettacolo una tantum. In quest’ultimo caso si è soliti parlare di “agibilità provvisoria” di pubblico spettacolo.
Vi è poi il caso di un locale di pubblico spettacolo che sia già autorizzato per un determinato tipo di attività di pubblico spettacolo che voglia ospitare un’attività di pubblico spettacolo di altro tipo. In questo caso, va verificato se l’ulteriore attività rientri nei limiti dell’autorizzazione, altrimenti va creata un’autorizzazione ad hoc.
Per luoghi all’aperto si intendono quegli spazi che non siano racchiusi, neppure parzialmente da opere murarie, come ad esempio piazze e piazzali. In tali luoghi è possibile realizzare manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo, cioè delle manifestazioni che non abbiano una durata superiore a 59 giorni.
A seconda del tipo di allestimento che viene approntato per la realizzazione della manifestazione possono configurarsi quattro diversi tipi di procedimenti autorizzativi:
Inoltre:
Moduli:
Con la presentazione della scia per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo si ottiene la possibilità di svolgere una manifestazione ai sensi degli art. 68/80 TULPS.
La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.
Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.
L'autorizzazione è, invece, l'atto finale di un procedimento a istanza di parte (domanda di autorizzazione), con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti.
La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Il pagamento dei diritti di segreteria SUAP per l'avvio della pratica e per le successive integrazioni, va effettuato tramite Servizio T-SERVE, secondo le indicazioni riportate alla pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa (vedi "procedimento sueap automatico/ordinario” e "diritti per integrazione e/o conformazione atti abilitativi").
Pagamento, tramite T-SERVE (eventuale), dei diritti di segreteria per "pratiche sottoposte all'esame della Commissione Comunale di Vigilanza".
Se impossibilitati al pagamento tramite T-SERVE, il versamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune di Prato, utilizzando i dati riportati alla sezione IBAN e pagamenti informatici.
Il pagamento dei diritti di segreteria SUAP non è previsto in caso di comunicazione di cessazione attività.
Marca da bollo pari all'importo vigente, da apporre su tutti i modelli di domanda, scannerizzandola in modo tale che sia ben leggibile il numero identificativo.
Marca da bollo pari allo stesso importo, andrà successivamente apposta sull'atto di autorizzazione al momento della consegna.
Con nota protocollo del 154999 del 15.11.2017 (vedi normativa e regolamenti), l’Azienda ASL richiama al rispetto delle “Linee d’indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate” (D.G.R.T. n. 149 del 23/02/2016).
Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso, gli organizzatori, effettuata la valutazione di rischio (Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell’organizzatore dell’evento/manifestazione), devono osservare le seguenti indicazioni:
Polizia amministrativa: Tel. 0574 1836855.
Ultimo aggiornamento: 11/11/2024
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie di analytics. Al fine di garantire la pseudonimizzazione dell'utente, non sono raccolti dati demografici o sugli interessi dei visitatori ed è attiva l'impostazione di anonimizzazione dell'indirizzo IP.
Per maggiori informazioni consultare la nostra Cookie Policy.