A chi intende avviare o subentrare nell'attività di raccolta scommesse, in esercizi presenti nel territorio comunale.
L'attività di raccolta scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi si realizza nei seguenti tipi di esercizi, come definiti nel nomenclatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli (AANS):
La definizione Centri di scommesse non compare nel nomenclatore nazionale dell'Agenzia dei Monopoli ma viene utilizzata dall'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. Toscana 57/2013 (come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R. 4/2018), per intendere tutti gli esercizi e locali dedicati, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.
Oltre la circolare Ministero Interno n. 557 del 19/03/2018, anche il Consiglio di Stato Sezione Terza con sentenza n. 4604/2018 riconosce che il Questore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS, deve tener conto dell’istruttoria comunale sul rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa regionale e nell'eventuale regolamentazione comunale, in particolare sul rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti sensibili.
La licenza ha durata permanente ed è comunque subordinata alla validità della concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ed all’incarico del concessionario autorizzato, se diverso dal richiedente la licenza.
L'attività è censita al punto 85 della tabella "A" allegata al decreto al decreto legislativo dlgs 222/2016 (Madia 2).
Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione della pagina Gioco pubblico lecito: informazioni generali.
Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, più Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativamente alla prevenzione incendi.
La richiesta di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:
Che si tratti di negozio di gioco o punto di gioco, la documentazione da inviare è unica; è poi cura del richiedente indicare se l'attività è principale o accessoria.
L’esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e prima dell’effettivo avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia stessa.
La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.
Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 57/2013 (come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018) e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.
Riferirsi ai moduli appositi della Polizia di Stato, scaricabili anche dalla sezione Cosa serve, da inviare direttamente alla Questura di Prato, in formato cartaceo o tramite PEC.
Riferirsi ai moduli appositi della Polizia di Stato, scaricabili anche dalla sezione Cosa serve, da inviare direttamente alla Questura di Prato, in formato cartaceo o tramite PEC.
Per l'avvio dell'attività di raccolta scommesse il modulo comprende le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l’autorizzazione e della ditta / impresa che intende esercitare l’attività e ai vari requisiti personali e tecnici prescritti, e in particolare le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente al rispetto:
Avvio dell'attività di raccolta scommesse
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevenzione incendi
Approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca di nuovi rappresentanti
Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di esercizio per raccolta scommesse
Previo parere vincolante e positivo del SUEAP, si ottiene l'autorizzazione di pubblica sicurezza, rilasciata dal Questore e necessaria per l'avvio o il subentro nell'attività di raccolta scommesse in esercizi presenti sul territorio comunale.
Nell'ambito temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza (60 giorni), il Questore provvede alla verifica delle dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, chiedendo al Comune territorialmente competente di procedere al controllo delle dichiarazioni dell'istante, esprimendosi in merito in particolare in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento.
Se il Comune attesta la conformità dei locali sede dell'esercizio di gioco alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, rilascia all'istante la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. che ha durata permanente.
Se il Comune rileva il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento, il Questore è tenuto al diniego dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., previo preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Due marche da bollo, di cui una per la richiesta di autorizzazione e una ai fini del rilascio della stessa.
L'installazione di ulteriori apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco già aperte al pubblico alla (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili" e quindi già valutate (positivamente, in quanto poi autorizzate) ai fini del rispetto di tale requisito.
Ai fini della verifica delle distanze si ritiene NON RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.
La sussistenza del requisito della distanza da luoghi “sensibili” fissato dalla norma regionale è infatti condizione necessaria e sufficiente soltanto in sede di nuova apertura dell’esercizio di gioco e dell’originario avvio della relativa attività al pubblico.
In ciò si ritiene di adeguarsi al contenuto limitativo della circolare Ministero Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. 557/PAS/U/007081/1200(1) del 21/05/2018, nella parte in cui s’intende “per nuove autorizzazioni quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di nuova apertura alla predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l’esercizio stesso”.
L'installazione di apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco aperte al pubblico prima della (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili".
Ai fini della verifica delle distanze si ritiene RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente ancora successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.
Per tali fattispecie, il rispetto del requisito della distanza da luoghi “sensibili”, non in precedenza esigibile in funzione della irretroattività della norma regionale, deve essere oggetto di puntuale verifica in occasione di ogni incremento/diversificazione dell'offerta di gioco.
I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.
Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).
I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.
E’ consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell’attività. Costoro devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell’esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare.
Sono ammesse variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o sostituzioni). Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura competente utilizzando lo specifico modulo, per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e per le conseguenti variazioni sulla licenza.
Ultimo aggiornamento: 13/09/2024
Licenza per l’esercizio della raccolta di scommesse o di sale bingo o per l’installazione di sistemi di gioco Videolottery (VLT)
Dal sito della Polizia di Stato
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