Esercizi e locali per la raccolta di scommesse

Servizio attivo

Procedimento di competenza del Questore sul quale il SUEAP esprime un parere vincolante

A chi intende avviare o subentrare nell'attività di raccolta scommesse, in esercizi presenti nel territorio comunale.

L'attività di raccolta scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi si realizza nei seguenti tipi di esercizi, come definiti nel nomenclatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane dei Monopoli (AANS):

  • Negozio di gioco: è il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall’articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall’organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS.
  • Punto di gioco (“corner”): è il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS.
  • Punto di raccolta di gioco: è il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell’art. 88 del TULPS.

La definizione Centri di scommesse non compare nel nomenclatore nazionale dell'Agenzia dei Monopoli ma viene utilizzata dall'articolo 2, comma 1, lettera “d” della L.R. Toscana 57/2013 (come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera "d" della L.R. 4/2018), per intendere tutti gli esercizi e locali dedicati, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.

Oltre la circolare Ministero Interno n. 557 del 19/03/2018, anche il Consiglio di Stato Sezione Terza con sentenza n. 4604/2018 riconosce che il Questore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS, deve tener conto dell’istruttoria comunale sul rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa regionale e nell'eventuale regolamentazione comunale, in particolare sul rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti sensibili

La licenza ha durata permanente ed è comunque subordinata alla validità della concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato ed all’incarico del concessionario autorizzato, se diverso dal richiedente la licenza.

L'attività è censita al punto 85 della tabella "A" allegata al decreto al decreto legislativo dlgs 222/2016 (Madia 2).

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione della pagina Gioco pubblico lecito: informazioni generali.

Avvio dell'attività di raccolta scommesse

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS, più Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativamente alla prevenzione incendi.

La richiesta di autorizzazione in bollo può essere inoltrata:

  • direttamente alla Questura di Prato, con consegna in forma cartacea all'Ufficio Licenze nei giorni e orari di apertura al pubblico, oppure in modalità telematica all'indirizzo PEC; 
  • tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), esclusivamente in modalità on line mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

Che si tratti di negozio di gioco o punto di gioco, la documentazione da inviare è unica; è poi cura del richiedente indicare se l'attività è principale o accessoria.

L’esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e prima dell’effettivo avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia stessa.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza di autorizzazione ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

Subingresso nell'attività di raccolta scommesse

Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 57/2013 (come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018) e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.

Approvazione nomina e/o comunicazione revoca di nuovi rappresentanti

Riferirsi ai moduli appositi della Polizia di Stato, scaricabili anche dalla sezione Cosa serve, da inviare direttamente alla Questura di Prato, in formato cartaceo o tramite PEC.

Dichiarazione di consenso per la conduzione

Riferirsi ai moduli appositi della Polizia di Stato, scaricabili anche dalla sezione Cosa serve, da inviare direttamente alla Questura di Prato, in formato cartaceo o tramite PEC.

Per l'avvio dell'attività di raccolta scommesse il modulo comprende le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l’autorizzazione e della ditta / impresa che intende esercitare l’attività e ai vari requisiti personali e tecnici prescritti, e in particolare le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente al rispetto:

  • della concessione governativa;
  • dei regolamenti di polizia urbana e annonaria;
  • dei regolamenti di igiene e sanità;
  • dei regolamenti edilizi;
  • delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso;
  • delle disposizioni di legge e di regolamenti regionali e comunali in base ai quali la sala per la raccolta di scommesse deve essere ubicata ad una distanza minima da siti e luoghi indicati come sensibili.

Avvio dell'attività di raccolta scommesse

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prevenzione incendi


Polizia di Stato - Domanda di autorizzazione per l'esercizio di raccolta scommesse (art. 88 TULPS)

Approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca di nuovi rappresentanti​

Polizia di Stato - Domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca dei medesimi

Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di esercizio per raccolta scommesse

Polizia di Stato - Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di esercizio per raccolta scommesse

Previo parere vincolante e positivo del SUEAP, si ottiene l'autorizzazione di pubblica sicurezza, rilasciata dal Questore e necessaria per l'avvio o il subentro nell'attività di raccolta scommesse in esercizi presenti sul territorio comunale.

Nell'ambito temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza (60 giorni), il Questore provvede alla verifica delle dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, chiedendo al Comune territorialmente competente di procedere al controllo delle dichiarazioni dell'istante, esprimendosi in merito in particolare in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

Se il Comune attesta la conformità dei locali sede dell'esercizio di gioco alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, rilascia all'istante la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. che ha durata permanente.

Se il Comune rileva il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento, il Questore è tenuto al diniego dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., previo preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990.

A favore del Comune di Prato

Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

A favore della Questura di Prato

Due marche da bollo, di cui una per la richiesta di autorizzazione e una ai fini del rilascio della stessa.

Incremento/diversificazione dell’offerta di gioco pubblico fisico in attività avviate successivamente:

  • alla data di entrata in vigore (12/11/2013) della L.R. 18/10/2013 n. 57, per gli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6, lettera "a" (AWP) e lettera "b" (VLT) del TULPS;
  • alla data di entrata in vigore (14/01/2015) della L.R. 23/12/2014 n. 85, per le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 TULPS;
  • alla data di entrata in vigore (15/02/2018) della L.R. 23/01/2018 n. 4, per le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 TULPS.

L'installazione di ulteriori apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco già aperte al pubblico alla (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili" e quindi già valutate (positivamente, in quanto poi autorizzate) ai fini del rispetto di tale requisito.

Ai fini della verifica delle distanze si ritiene NON RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.

La sussistenza del requisito della distanza da luoghi “sensibili” fissato dalla norma regionale è infatti condizione necessaria e sufficiente soltanto in sede di nuova apertura dell’esercizio di gioco e dell’originario avvio della relativa attività al pubblico.

In ciò si ritiene di adeguarsi al contenuto limitativo della circolare Ministero Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. 557/PAS/U/007081/1200(1) del 21/05/2018, nella parte in cui s’intende “per nuove autorizzazioni quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di nuova apertura alla predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l’esercizio stesso”.

Incremento/diversificazione dell’offerta di gioco pubblico fisico in attività già esistenti:

  • alla data di entrata in vigore (12/11/2013) della L.R. 57/2013, per gli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6, lettera "a" (AWP) e lettera "b" (VLT) del TULPS;
  • alla data di entrata in vigore (14/01/2015) della L.R. 23/12/2014 n. 85, per le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 TULPS;
  • alla data di entrata in vigore (15/02/2018) della L.R. 4/2018, per le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 TULPS.

L'installazione di apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco aperte al pubblico prima della (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili".

Ai fini della verifica delle distanze si ritiene RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente ancora successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.

Per tali fattispecie, il rispetto del requisito della distanza da luoghi “sensibili”, non in precedenza esigibile in funzione della irretroattività della norma regionale, deve essere oggetto di puntuale verifica in occasione di ogni incremento/diversificazione dell'offerta di gioco.

Unità organizzativa responsabile

Questura di Prato

Per informazioni

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Orari particolari in occasione delle festività
Chiusi al pubblico dal 27 al 31 dicembre
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento.

Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.

E’ consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell’attività. Costoro devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell’esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare.

Sono ammesse variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o sostituzioni). Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura competente utilizzando lo specifico modulo, per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e per le conseguenti variazioni sulla licenza.

Ultimo aggiornamento: 13/09/2024

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