A coloro che, titolari di un impianto carburanti ad uso pubblico, devono apportare delle modifiche soggette per legge all’ottenimento di un’autorizzazione.
Sono soggette ad autorizzazione (articolo 66, comma 3, della Legge Regionale 64/2018), da rilasciarsi secondo quanto stabilito all'articolo 64, le seguenti modifiche:
Gli impianti di distribuzione carburanti sottoposti a ristrutturazione totale hanno l'obbligo di dotarsi di gas naturale, in forma gassosa o liquida, anche in esclusiva modalità self-service e di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), del d.lgs. 257/2016 , salvo la sussistenza delle cause di impossibilità tecnica di cui all'articolo 61, comma 2, o della presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati al 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore del d.lgs. 257/2016 .
Le modifiche a un impianto esistente che necessita di autorizzazione da parte del Comune, devono essere richieste allo sportello unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP) esclusivamente in modalità online, attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 47.30.01R.
Le parti dell’impianto di cui è richiesta l’autorizzazione non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo che deve essere effettuato da professionista abilitato ai sensi dell'art 67 del codice regionale del commercio.
Tale collaudo deve essere effettuato ogni 15 anni dal titolare che presenta la perizia giurata al SUEAP e predisposto da professionista abilitato al fine di attestare l’idoneità tecnica dell'impianto in merito alla sicurezza sanitaria e ambientale.
Gli endo-procedimenti sono i seguenti:
Qualora sia necessaria la richiesta del Permesso di Costruire, il Comune lo rilascia contestualmente all’autorizzazione petrolifera, e, in fase di inoltro dell’istanza, il richiedente deve presentare anche tutta la documentazione necessaria all’ottenimento dello stesso, tenendo conto degli eventuali vincoli presenti nel sito prescelto.
Se invece è sufficiente la presentazione di una DIAE, in fase di inoltro dell’istanza, il richiedente, deve presentare anche tutta la documentazione necessaria, tenendo conto degli eventuali vincoli presenti nel sito prescelto. L’autorizzazione petrolifera può essere rilasciata solo successivamente all’efficacia della DIAE.
L'autorizzazione amministrativa alle modifiche rilevanti.
L’autorizzazione contiene il termine entro il quale l’impianto è posto in esercizio (in caso di ristrutturazione totale dell’impianto), o sono poste in esercizio le parti dell’impianto di cui si richiede la modifica.
L’Amministrazione comunale è tenuta a pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di protocollo dell’istanza (esclusi i tempi di interruzione del procedimento per eventuali richieste di integrazione). Se entro tale tempistica il Comune di Prato non ha inoltrato al richiedente alcun pronunciamento, vale il silenzio-assenso.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
Ultimo aggiornamento: 07/11/2024
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