03.09.2024 - Dal 28 agosto i proprietari/gestori delle strutture ricettive della Toscana possono accedere alla BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) del Ministero del Turismo con lo SPID personale e richiedere il CIN (Codice Identificativo Nazionale). Il CIN è obbligatorio e indispensabile per identificare la struttura a livello nazionale e deve essere esposto all'esterno della struttura, nonchè indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato. Gli obblighi, le sanzioni, nonchè le altre disposizioni di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, saranno applicabili a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U., prevista non oltre il 1° settembre 2024, dell'Avviso attestante l'entrata in funzione della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) su scala nazionale.
Per accedere alla BDSR e alle relative FAQ consulta la pagina Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) sul sito del Ministero del Turismo.
A coloro che vogliono aprire un'attività ricettiva di ostello.
Gli ostelli rientrano tra le strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva, di cui al Capo II Sezione Seconda della L.R. 86/2016.
Si definiscono ostelli le strutture ricettive, attrezzate prevalentemente per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite da soggetti pubblici, associazioni, enti e imprese per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative.
Nel caso di gestione da parte di associazioni, l’attività può essere esercitata solo nei confronti degli associati. Il titolare e il gestore degli ostelli possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.
In caso di società o di organismi collettivi, i requisiti personali debbono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali è previsto l’accertamento antimafia ai sensi dell’articolo 83 del D.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 64 comma 4 del Regolamento di attuazione 47/R/2018, gli ostelli esistenti all'11/08/2018 erano tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del regolamento stesso entro il 31/03/2019, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica.
L’esercizio dell’attività di ostello è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio attività (SCIA) da presentare al SUEAP, esclusivamente online tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando il codice attività 55.221R.
La SCIA attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 33, commi 1,2 e 3 e dall’art. 46 della L.R.T. 86/2016 e dal regolamento di attuazione, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia.
Chi gestisce l’attività di Ostello deve comunicare al SUEAP ogni variazione del numero e delle caratteristiche della struttura.
Il trasferimento della titolarità o della gestione dell’attività di ostello, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUEAP, sempre in modalità online tramite STAR
Il subentrante dichiara:
La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:
La sospensione dell’attività di ostello per un periodo superiore a 15 giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SUEAP.
La cessazione dell’attività di ostello è soggetta a comunicazione da effettuarsi al SUEAP entro trenta giorni dal suo verificarsi.
Seguire quanto richiesto dal Sistema Telematico di accettazione Regionale (STAR).
La presentazione della SCIA abilita all’esercizio dell’attività.
La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente avviare dei procedimenti.
Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.
L'Azienda USL Toscana Centro informa che dal Tariffario delle prestazioni comuni a più aree di attività della Prevenzione Collettiva è stato eliminato l'obbligo del versamento della tariffa ISP6 relativa all'attività degli ostelli.
I requisiti e servizi minimi degli ostelli (art. 3, comma 1, lettera "n" della L.R. 86/2016 ) sono indicati nell’art. 43 (e 42) del Regolamento attuativo.
Il locale o i locali comuni di soggiorno devono essere dimensionati complessivamente nel rapporto minimo di 0,50 metri quadrati per ogni posto letto effettivo, con un minimo di 8 metri quadrati; tali locali possono coincidere con la sala da pranzo.
A ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto, purché sia comunque garantita la cubatura di 9 metri cubi per ogni posto letto aggiunto.
Negli ostelli devono essere assicurati i seguenti servizi minimi previsti dall’art. 43 del regolamento regionale 47/R/2018:
Gli ostelli devono disporre di un’area a disposizione degli ospiti dotata di almeno una postazione internet o di una connessione Wi-Fi.
Ultimo aggiornamento: 17/10/2024
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