09.02.2024 - Con decreto dirigenziale n. 2222 del 06.02.2024 sono stati aggiornati i modelli unici regionali in materia edilizia.
14.03.2023 - La legge n. 14/2023 porta a due anni, invece di uno, la proroga dei termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire, delle SCIA e delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominati. La proroga è ammessa per i titoli che sono stati rilasciati e formatisi entro il 31/12/2023 (anche questo termine è prorogato, in precedenza era il 31/12/2022). Non sono previsti diritti di segreteria. La proroga deve essere richiesta tramite PEC, con l'apposito modulo presente in "Cosa serve".
Sezione in aggiornamento
La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è l’atto necessario per dare inizio alle opere ed interventi sul patrimonio edilizio esistente indicati all’art. 135 della l.r. 65/2014.
La SCIA è presentata dal proprietario, o da chi ne abbia titolo, al SUEAP e deve essere accompagnata dalla relazione sottoscritta da parte di progettista abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito edile) che asseveri la conformità degli interventi ed opere da realizzare agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali adottati o approvati ed al regolamento edilizio, nonché il rispetto delle ulteriori discipline di settore incidenti sull’attività edilizia.
La SCIA può essere presentata in alternativa al permesso di costruire nei casi previsti dall’ art. 134 comma 3 della predetta l.r. 65/2014.
La data di presentazione della SCIA costituisce inizio dei lavori. Il termine di validità della SCIA é fissato in tre anni, che decorrono dalla data di presentazione ovvero dalla data di efficacia, qualora subordinata all’ottenimento degli specifici atti di assenso.
Nei casi in cui la realizzazione dell’intervento è subordinata all’acquisizione di nulla osta, autorizzazioni e o atti di assenso comunque denominati, la cui richiesta può essere effettuata contestualmente alla presentazione della SCIA, l'efficacia decorre dalla data del relativo rilascio.
Al termine dei lavori deve essere inviata al Comune la "Comunicazione di fine lavori" unitamente agli adempimenti dall’ art. 24 del vigente regolamento edilizio.
Servizio di consulenza funzionale all'istruttoria
Prima della presentazione della pratica è facoltà del professionista abilitato alla redazione del progetto, avvalersi del servizio di consulenza funzionale all'istruttoria introdotto dal D. Lgs. n. 222/2016 (decreto Madia) all'art. 1, comma 3 “attività di consulenza funzionale all’istruttoria” messo a disposizione dall’ufficio.
Per prenotare un appuntamento per il servizio di consulenza: accedi all'agenda appuntamenti per le pratiche edilizie
La SCIA deve essere presentata tramite la piattaforma online dedicata.
Accedi al servizio online e invia la segnalazione certificata di inizio attività - SCIA edilizia
Come accedere:
Per la presentazione deve essere utilizzata la modulistica unica regionale per l’attività edilizia, scaricabile direttamente dall’interno della piattaforma telematica predisposta dal Comune di Prato oltreché quella accessoria appositamente predisposta dal Servizio. La documentazione da inoltrare dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le indicazioni contenute nella procedura telematica e redatta secondo le prescrizioni contenute nell’allegato 1 del vigente Regolamento edilizio.
Gli allegati digitali della pratica edilizia devono rispettare le caratteristiche indicate nelle "Specifiche tecniche per la presentazione della documentazione in modalità telematica"
Si precisa che la Garanzia finanziaria, se necessaria, allegata con scansione nella piattaforma deve essere prodotta in originale al Servizio Governo del territorio nei cinque (5) giorni successivi all’invio.
L'elenco dei documenti informatici da allegare, predisposti secondo la classificazione contenuta nell’allegato 1 al Regolamento Edilizio è consultabile dalle schede degli interventi edilizi.
La procedura telematica, in base alle caratteristiche dell'intervento ed alle scelte effettuate nella compilazione, richiede gli allegati: ci sono allegati obbligatori e allegati facoltativi. Per ogni documento è specificato se deve essere firmato digitalmente oppure no.
Tra gli allegati obbligatori della segnalazione ci sono:
Comunicazione di fine lavori - Modello unificato
Deposito dello stato finale dell’opera - art. 143 comma 3 Legge Regionale 65/2014
Il Deposito dello stato finale di Scia e Permessi di costruire, così come disciplinato dall’art. 143, comma 3 della L.65/2014, va inviato per PEC e trattato come una nuova pratica.
Dovranno, quindi, essere prodotti: modulo regionale del deposito stato finale, grafici, relazioni tecniche, diritti di segreteria, procure.
(Inviare con PEC successiva a quella della comunicazione dell'eventuale deposito dello stato finale)
Per pratiche antecedenti al 30 aprile 2021
Sezione in aggiornamento
Sezione in aggiornamento
Da pagare tramite il pagoPa o il T-Serve.
All’atto della presentazione della scia deve essere allegato quale allegato obbligatorio l’attestato comprovante l’avvenuto versamento del contributo di costruzione, se dovuto.
Qualora sia esercitata la facoltà di effettuare le somme a titolo di contributo di costruzione in forma rateizzata, la stessa dovrà essere effettuata allegando, contestualmente alla presentazione della SCIA, il prospetto dello schema di rateizzazione e le relative garanzie (vedi Contributo di costruzione: rateizzazione).
AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO
L'art. 150 bis delle N.T.A. del Piano Operativo Comunale, ha prescritto per taluni interventi ricadenti appunto in dette aree l'obbligo dell'inoltro della Comunicazione di preavviso alla competente Soprintendenza (scaricabile dalla sezione Cosa serve), secondo il seguente ambito di cogenza:
interventi edilizi ricadenti nelle aree con rischio archeologico, (così come cartografate nelle TAV. n. 11.1, 11.2 e 11.3 del vigente Piano Operativo), che siano effettuati:
a) su suoli inedificati e che prevedono scavi o movimentazioni di terreno eccedenti i cm. 50 dal piano di campagna su superfici superiori ai 2 mq;
b) in contesti già edificati che comportino scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, il DL 21/2022, convertito con modifiche in legge 51 del 20/05/2022 stabilisce che:
La possibilità d proroga si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate.
Beneficiano della possibilità di avvalersi della nuova proroga anche i titoli edilizi che abbiano già beneficiato delle proroghe di cui all'art. 133 della LR Toscana 65/2014 e/o dell'art. 103, c. 2 del DL 18/2020 e/o dell'art. 10, c. 4 del DL 76/2020.
Ultimo aggiornamento: 02/12/2024
Agenda appuntamenti pratiche edilizie
Prenota online il tuo appuntamento per informazioni tecniche o di consulenza edilizia
Questo sito utilizza cookie tecnici necessari al corretto funzionamento delle pagine e cookie di analytics. Al fine di garantire la pseudonimizzazione dell'utente, non sono raccolti dati demografici o sugli interessi dei visitatori ed è attiva l'impostazione di anonimizzazione dell'indirizzo IP.
Per maggiori informazioni consultare la nostra Cookie Policy.