Esercizi e locali con Video Lottery Terminal (VLT)

Servizio attivo

Procedimento di competenza del Questore sul quale il SUEAP esprime un parere vincolante

A chi intende installare apparecchi VLT in sale dedicate.

Sono Video Lottery Terminal (VLT) gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa.

La disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento degli apparecchi VLT è contenuta nel decreto direttoriale del Ministero Economia e Finanze del 22 gennaio 2010. Il loro utilizzo è vietato ai minori di anni 18.
Possono essere installati esclusivamente in:

  • sale Bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore a 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del Bingo;
  • agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale del 30 giugno 2006, n. 22503;
  • agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale del 12 maggio 2006, n. 16109;
  • negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
  • sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;
  • esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.

Oltre la circolare ministeriale n. 557 del 19/03/2018, anche il Consiglio di Stato Sezione Terza con sentenza n. 4604/2018 riconosce che il Questore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS, deve tener conto dell’istruttoria comunale sul rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa regionale e nell'eventuale regolamentazione comunale, in particolare sul rispetto delle distanze dai luoghi cosiddetti sensibili

La licenza di polizia ha durata permanente ed è comunque subordinata alla validità della concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (ADM) ed all’incarico del concessionario autorizzato, se diverso dal richiedente la licenza.

L'attività è censita al punto 84 della tabella "A" allegata al decreto al decreto legislativo dlgs 222/2016 (Madia 2).

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione della pagina Gioco pubblico lecito: informazioni generali.

Apertura di sede di esercizio per il gioco mediante VLT

Si applica il regime amministrativo della autorizzazione, cioè un provvedimento espresso del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

L'istanza di autorizzazione in bollo può essere inoltrata a scelta dell'interessato:

  • direttamente alla Questura di Prato, con consegna in forma cartacea all'Ufficio Licenze nei giorni e orari di apertura al pubblico oppure in modalità telematica all'indirizzo PEC della Questura; 
  • tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia e le Attività Produttive (SUEAP), cui deve essere trasmessa esclusivamente in modalità on line, mediante il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) relativa alla prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUEAP ai Vigili del Fuoco.

Subingresso nell'attività di VLT

Il subingresso nella gestione o nella titolarità dell’esercizio, senza che si determini un concomitante incremento dell'offerta di gioco, non costituisce nuova installazione ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della L.R. 57/2013 (come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018) e non comporta l'obbligo del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili.

Approvazione nomina e/o comunicazione revoca di nuovi rappresentanti

Riferirsi ai moduli appositi della Polizia di Stato, scaricabili anche dalla sezione Cosa serve, da inviare direttamente alla Questura di Prato, in formato cartaceo o tramite PEC.

Dichiarazione di consenso per la conduzione

Riferirsi ai moduli appositi della Polizia di Stato, scaricabili anche dalla sezione Cosa serve, da inviare direttamente alla Questura di Prato, in formato cartaceo o tramite PEC.

I moduli della Polizia di Stato, implementati anche in STAR, comprendono le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l’autorizzazione e della ditta / impresa che intende esercitare l’attività e ai vari requisiti personali e tecnici prescritti, e in particolare le dichiarazioni da rendere ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente al rispetto:

  • della concessione governativa;
  • dei regolamenti di polizia urbana e annonaria;
  • dei regolamenti di igiene e sanità;
  • dei regolamenti edilizi;
  • delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso;
  • delle disposizioni di legge e di regolamenti regionali e comunali in base ai quali la sala VLT deve essere ubicata ad una distanza minima da siti e luoghi indicati come sensibili.

Apertura di sede di esercizio per il gioco mediante VLT

Polizia di Stato - Domanda di autorizzazione per installazione di videolottery (VLT)

Approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca di nuovi rappresentanti:

Polizia di Stato - Domanda di approvazione della nomina di nuovi rappresentanti e/o comunicazione della revoca dei medesimi

Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di esercizio per attività di VLT

Polizia di Stato - Dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, di sala VLT

Atto di impegno a non installazione di apparecchi per il gioco in locale di somministrazione che ne è privo:

Atto di impegno a non installazione di apparecchi per il gioco in locale di somministrazione che ne è privo

Previo parere vincolante e positivo del SUEAP, si ottiene l'autorizzazione di pubblica sicurezza, rilasciata dal Questore e necessaria per l'installazione e l'avvio dell'attività degli apparecchi VLT.

Nell'ambito temporale del procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione di pubblica sicurezza (60 giorni), il Questore provvede alla verifica delle dichiarazioni, secondo le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, chiedendo al Comune territorialmente competente di procedere al controllo delle dichiarazioni dell'istante, esprimendosi in merito in particolare in merito al rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento.

Se il Comune attesta la conformità dei locali sede dell'esercizio di gioco alle previsioni in tema di distanze minime, il Questore, ricorrendo anche gli ulteriori presupposti soggettivi e oggettivi dell'autorizzazione, rilascia all'istante la licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S. che ha durata permanente.

Se il Comune rileva il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili prescritte dalla normativa regionale e dal presente regolamento, il Questore è tenuto al diniego dell'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S., previo preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/1990.

A favore del Comune di Prato

Vedi pagina Diritti di segreteria e istruttoria per le attività produttive e la polizia amministrativa.

A favore della Questura di Prato

Due marche da bollo, di cui una per la richiesta di autorizzazione e una ai fini del rilascio della stessa.

Incremento/diversificazione dell’offerta di gioco pubblico fisico in attività avviate successivamente:

  • alla data di entrata in vigore (12/11/2013) della L.R. 18/10/2013 n. 57, per gli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6, lettera "a" (AWP) e lettera "b" (VLT) del TULPS;
  • alla data di entrata in vigore (14/01/2015) della L.R. 23/12/2014 n. 85, per le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 TULPS;
  • alla data di entrata in vigore (15/02/2018) della L.R. 23/01/2018 n. 4, per le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 TULPS.

L'installazione di ulteriori apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco già aperte al pubblico alla (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili" e quindi già valutate (positivamente, in quanto poi autorizzate) ai fini del rispetto di tale requisito.

Ai fini della verifica delle distanze si ritiene NON RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.

La sussistenza del requisito della distanza da luoghi “sensibili” fissato dalla norma regionale è infatti condizione necessaria e sufficiente soltanto in sede di nuova apertura dell’esercizio di gioco e dell’originario avvio della relativa attività al pubblico.

In ciò si ritiene di adeguarsi al contenuto limitativo della circolare Ministero Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza prot. 557/PAS/U/007081/1200(1) del 21/05/2018, nella parte in cui s’intende “per nuove autorizzazioni quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di nuova apertura alla predisposizione, in senso fisico-materiale, dei locali ove viene effettivamente collocato l’esercizio stesso”.

Incremento/diversificazione dell’offerta di gioco pubblico fisico in attività già esistenti:

  • alla data di entrata in vigore (12/11/2013) della L.R. 57/2013, per gli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110 comma 6, lettera "a" (AWP) e lettera "b" (VLT) del TULPS;
  • alla data di entrata in vigore (14/01/2015) della L.R. 23/12/2014 n. 85, per le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 TULPS;
  • alla data di entrata in vigore (15/02/2018) della L.R. 4/2018, per le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’art. 88 TULPS.

L'installazione di apparecchi con vincita in denaro e/o l'avvio di raccolta di scommesse, indipendentemente da un eventuale concomitante ampliamento della superficie interna dedicata, si realizza in attività di gioco aperte al pubblico prima della (rispettiva) data di entrata in vigore dei divieti di cui alla norma regionale sulle distanze minime dai luoghi cosiddetti "sensibili".

Ai fini della verifica delle distanze si ritiene RILEVANTE la collocazione nel territorio comunale, entro i 500 metri misurati nel percorso pedonale più breve, di un luogo qualificabile come “sensibile” in un momento temporalmente ancora successivo a quello di avvenuto legittimo insediamento ex art. 86 o 88 TULPS dell'attività di gioco.

Per tali fattispecie, il rispetto del requisito della distanza da luoghi “sensibili”, non in precedenza esigibile in funzione della irretroattività della norma regionale, deve essere oggetto di puntuale verifica in occasione di ogni incremento/diversificazione dell'offerta di gioco.

Unità organizzativa responsabile

Questura di Prato

Per informazioni

Via Arcivescovo Antonio Martini 60 - Prato
Centralino (per informazioni)
0574 1836901 (martedì, mercoledì, giovedì ore 9.00 - 11.00) 0574 1836855 (venerdì ore 9.00 - 11.00).
Numero verde problemi tecnici STAR
800 980102 - Per problemi relativi al funzionamento di STAR, riguardanti le pratiche delle attività produttive e di polizia amministrativa (attivo da lunedì a sabato ore 8.00 - 20.00 escluso festivi)
Pratiche su agende online
Su appuntamento da prenotare sulle agende online: Istanze edilizie e Attività economiche
Accesso alla documentazione TERNA per individuazione delle fasce di rispetto elettrodotti
Dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Numeri civici
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9)
Abusi edilizi
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (in viale V. Veneto, 9 e su appuntamento da prenotare telefonicamente)
Ritiro dei condoni edilizi rilasciati
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Apertura ai cittadini (non tecnici) per info su Edilizia
Giovedì dalle 12.00 alle 13.00
Ritiro dei tesserini relativi ad attività economiche e polizia amministrativa
Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (su appuntamento già fissato dall'ufficio)
Orari particolari in occasione delle festività
Chiusi al pubblico dal 27 al 31 dicembre
Servizi online per presentazione pratiche
Servizio help desk rete regionale SUEAP
Attività economiche e accesso ai relativi atti
Accesso agli atti edilizia (pratiche cartacee dal 01/01/2013 o dematerializzate)
Accesso agli atti agibilità e impianti (pratiche dematerializzate)
Accesso agli atti condoni edilizi (non istruiti e ancora da rilasciare)
Accesso agli atti abusi edilizi (pratiche cartacee dal 01/01/2013 in poi)

I requisiti morali previsti dagli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. devono essere posseduti dal titolare, dall’imprenditore individuale, da tutti i soci nelle società di persone, dal legale rappresentante e dagli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di gioco di cui al presente regolamento. 

Nei loro confronti, inoltre, non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 159/2010 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). 

I requisiti morali e l’assenza degli impedimenti di cui alle leggi antimafia devono essere autodichiarati dagli interessati.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, gli operatori economici che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

È consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell’attività. Costoro devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell’esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare. Anche tale dichiarazione va resa su apposito modulo.

Sono ammesse variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o sostituzioni). Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura competente utilizzando lo specifico modulo, per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e per le conseguenti variazioni sulla licenza.

Ultimo aggiornamento: 13/09/2024

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