Rispetto alla separazione e ai divorzi di natura giudiziale, la procedura davanti all'ufficiale di stato civile è rivolta esclusivamente a tutte quelle coppie che:
In caso di presenza di figli e altri accordi trovi maggiori informazioni alla pagina Separazione/divorzio tramite negoziazione assistita da avvocati.
Il divorzio breve offre a tutte le coppie che sono d'accordo per separarsi o divorziare, un'alternativa rapida ed economica con cui procedere alla separazione, allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, davanti al Sindaco, quale Ufficiale di Stato civile, o suo delegato.
A chi è rivolto
Documenti da allegare
Costi
Tempi e iter
Per avviare la procedura occorre rivolgersi all'ufficiale di stato civile del comune dove si è celebrato il matrimonio (atto originario), o al comune dove risulta trascritto per residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio (atto trascritto). In alternativa sarà possibile rivolgersi al comune di residenza degli sposi indipendentemente da chi detenga l'atto di matrimonio.
A Prato la pratica si svolge su appuntamento martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00. È possibile prendere l'appuntamento nei seguenti modi:
Una volta fissato il giorno si procede con la firma dell'accordo.
I coniugi devono comparire personalmente, in quanto non è mai consentita una registrazione disgiunta o su delega.
Dopo aver preso un appuntamento, il giorno concordato, l'ufficiale di stato civile riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione di volontà per:
In loco sarà compilato e firmato l'accordo, nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, non prima però di 30 giorni.
I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato.
La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati equivale a mancata conferma dell'accordo. In tal caso occorrerà avviare eventualmente una nuova procedura.
Durante il procedimento e/o all’atto della stipula dell’accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.
Assicurarsi della completezza della documentazione preliminare alla stipula dell'atto di conferma.
Autocertificazioni:
Allegati:
Documento di identità (se cittadini stranieri anche il passaporto)
Precedente accordo (nel caso di modifica delle precedenti condizioni)
Con la firma del relativo accordo si possono ottenere la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo di separazione e divorzio deve essere sempre confermato.
L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.
Nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell’accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.
Il procedimento prevede il versamento di un diritto fisso di € 16,00, da versare al momento della firma dell'accordo (primo appuntamento).
Si precisa che per poter presentare domanda di divorzio occorre:
Ultimo aggiornamento: 23/10/2024
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