Imposta di soggiorno

Servizio attivo

Dove e come pagarla, esenzioni e costi, adempimenti per i gestori

L’imposta di soggiorno deve essere pagata da tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio comunale che non risultino iscritti nell’anagrafe della popolazione del Comune di Prato:

  • fino a un massimo di 3 notti consecutive nella stessa struttura per le strutture classificate per stelle, spighe, chiavi o altro;
  • fino ad un massimo di 10 notti consecutive per il resto delle strutture.

I gestori delle strutture ricettive devono adempiere al versamento e alle comunicazioni e dichiarazioni.

L’imposta di soggiorno è l’imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, in vigore dal 1° luglio 2015.

Il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno prevede l’applicazione dell’imposta di soggiorno anche alle locazioni turistiche ad uso abitativo per finalità turistiche come disciplinate dall'art. 53 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011 "Codice del turismo".

Informativa da esporre:

Soggetto dell'imposta

  • Chi pernotta in strutture ricettive
  • Eccetto residenti e esenti

Adempimenti gestori

Come pagare l'imposta

L’ospite dovrà riversare l’imposta direttamente al gestore della struttura. 

Per informazioni su come procedere in caso di esenzioni e residenti nel Comune di Prato, vedi la sezione "Casi particolari".
 

Adempimenti del gestore

Versamenti

Il versamento dell’imposta riscossa nel trimestre di riferimento deve essere effettuato entro e non oltre il giorno quindici del mese successivo all'ultimo del trimestre.

Se vuoi pagare utilizzando uno degli altri canali previsti da PagoPA, puoi scaricare l'avviso direttamente dal sito dell'imposta di soggiorno. L'avviso scaricato ha una validità di 7 giorni.

Comunicazioni trimestrali

È obbligatorio inviare, tramite il servizio online (vedi Accedi), una comunicazione trimestrale che deve essere presentata entro il giorno 15 del mese successivo alla fine del trimestre, anche se non ci sono stati pernottamenti nel periodo di riferimento.

Solo in caso di impossibilità all’utilizzo del sistema è prevista la trasmissione a mezzo PEC, consegna diretta o invio a mezzo raccomandata utilizzando il modello presente nella sezione Documenti utili.

Dichiarazione anno di imposta 2023

Il Decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato il 12 maggio 2022, ha approvato il modello di dichiarazione annuale dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato dai responsabili d’imposta esclusivamente in via telematica.
Il suddetto decreto approva, insieme al modello di dichiarazione, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche. Per maggiori informazioni consultare il sito del Dipartimento delle Finanze.

La dichiarazione annuale dell’Imposta di soggiorno dell’anno 2023 deve essere presentata entro il 30 giugno 2024 sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Online

Comunicazioni trimestrali

Come entrare nel servizio online:

  1. Registrati ai servizi interattivi del Comune di Prato.
  2. Manda una mail a impostadisoggiornopo@so-ri.it usando l'indirizzo con cui ti sei registrato: indicando il nome utente scelto in fase di registrazione  e il nome o i nomi delle strutture della quali sei titolare. L'ufficio ti invierà una mail di conferma appena ti avrà abilitato all'invio dell'imposta di soggiorno per la tua struttura.

Se hai dimenticato la password puoi fartela rimandare dal sistema.

 

Dichiarazione anno di imposta 2023

Una volta effettuato l'accesso, trovi il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”.

Documenti utili

Modello C - Dichiarazione di esenzione:

Imposta di soggiorno - Modello C - Dichiarazione di esenzione
Tourist tax - Model C - Declaration of exemption

Modello E - Dichiarazione per residenti:

Imposta di soggiorno - Modello E - Dichiarazione per residenti

Modello F - Comunicazione trimestrale

Imposta di soggiorno - Modello F - Comunicazione trimestrale

Conto di gestione (mod.21):

Imposta di soggiorno - Conto di gestione (mod.21)

L'adeguamento alla normativa vigente.

Versamenti

Entro e non oltre il giorno quindici del mese successivo all'ultimo del trimestre.

Comunicazioni trimestrali

entro il giorno 15 del mese successivo alla fine del trimestre, anche se non ci sono stati pernottamenti.

Dichiarazione anno di imposta

Entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Conto della gestione

Si ricorda infine che i gestori delle strutture ricettive, in quanto incaricati di maneggio di denaro pubblico sono qualificati come agenti contabili e pertanto soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure delle leggi vigenti.

Tra gli obblighi degli agenti contabili è compresa la presentazione entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, ovvero entro il 30 gennaio, del conto della gestione.

Sanzioni

In caso di omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze si applica una sanzione amministrativa da 100 al 200 per cento dell’importo dovuto mentre in caso di ritardato o parziale versamento si applicano le sanzioni di cui al all’articolo 13 del D. Lgs. 471/1997 vale a dire una sanzione del 30% dell’importo non versato con possibilità di utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso, inoltre in caso di violazioni degli obblighi di riversamento è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Misure dell'imposta

Le misure dell'imposta sono stabilite con D.G.C. n. 22 del 29.01.2019 in base alla tipologia della struttura nel seguente modo:

  • da 1 a 3 stelle, spighe, chiavi o altro: € 1,50 a notte per persona;
  • 4 e 5 stelle, spighe, chiavi o altro: € 2,00 a notte per persona;
  • per tutte le strutture diverse dalle precedenti: € 0,50 a notte per persona.
     

Esenzioni

Le esenzioni previste per l’applicazione dell’imposta di soggiorno sono le seguenti:

  • minori fino al compimento di sei anni;
  • gli autisti di pullman o accompagnatori turistici (l’esenzione è prevista per ogni autista e accompagnatore ogni quindici turisti);
  • le persone che soggiornano per effettuare terapie e/o visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche/private;
  • le persone che assistano degenti ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche/private;
  • i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni che devono effettuare terapie e/o visite presso strutture sanitarie pubbliche/private;
  • il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  • gli  appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiorna per esigenze di servizio;
  • soggiorno a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche.

Esenzioni

Nel caso di applicazione delle esenzioni, dovrà essere richiesta la compilazione del "Modello C – Dichiarazione di esenzione" (scaricabile da Documenti utili) ed eventuale documentazione a supporto di esenzioni per malattia o assistenza al degente.

I modelli e la documentazione dovranno essere conservati dal gestore ed esibiti in caso di controllo da parte dell’amministrazione.

Residenti a Prato

I residenti del Comune di Prato non sono soggetti ad imposta.

Se la residenza a Prato del cliente non risulta dal documento di riconoscimento, perché non specificato oppure perché il documento non è aggiornato, il cliente è tenuto a compilare il "Modello E - Dichiarazione per residenti" (scaricabile da Documenti utili), per poter essere esonerato dal pagamento dell'imposta.

La dichiarazione dovrà essere conservata a cura del gestore e non trasmessa al Comune.

Telefono: 0574 1838131

Email: impostadisoggiornopo@so-ri.it

Unità organizzativa responsabile

Ultimo aggiornamento: 13/11/2024

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